AL MINISTERO DELLA DIFESA
AL DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ
AL COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI
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OGGETTO: SOLLECITO E RICHIESTA DI INTERVENTO NORMATIVO – Mancato riscontro alla nota del 25 giugno 2025. Tutela del personale femminile in gravidanza e durante i congedi di maternità e parentali. Richiesta di revisione della circolare n. 51/201-2-1992 del 20 maggio 2024.
La Segreteria Nazionale UNARMA, con riferimento alla nota trasmessa in data 25 giugno 2025, con la quale venivano evidenziate le criticità applicative della circolare in oggetto, sollecita un formale riscontro e un intervento risolutivo sulla disciplina relativa al ritiro dell’arma d’ordinanza, del tesserino di riconoscimento e agli eventuali accertamenti sanitari richiesti al rientro in servizio del personale femminile.
A distanza di mesi, l’assenza di un riscontro formale non può essere considerata soddisfacente, soprattutto in relazione a una materia che incide sulla dignità professionale, sulla certezza delle procedure amministrative e sulla tutela del personale femminile.
Non è accettabile che una questione di tale rilevanza continui a essere affrontata attraverso interventi occasionali sui singoli casi, lasciando che l’applicazione delle disposizioni dipenda da prassi territoriali non uniformi. È compito dell’Amministrazione assicurare indicazioni chiare, coerenti con la normativa vigente e applicate in modo omogeneo da tutti i Comandi.
Vi è la necessità di distinguere la maternità dalle altre cause di assenza; la gravidanza, infatti, è una condizione fisiologica e non può essere automaticamente assimilata a una patologia o a una situazione di inidoneità al servizio.
La tutela del personale militare in materia di maternità trova specifico fondamento nel D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, in particolare negli articoli 16, 17 e 58, nonché negli articoli 1493 e 1495 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell’ordinamento militare.
Tali disposizioni riconoscono la specificità della tutela della maternità anche nell’ambito militare e impongono di considerare gli effetti delle relative assenze sullo stato giuridico del personale secondo la disciplina applicabile.
Occorre pertanto chiarire se e in quale misura la procedura prevista dalla circolare del 20 maggio 2024 possa essere applicata alle assenze connesse alla gravidanza e alla maternità, evitando che il mero superamento di una soglia temporale determini automaticamente conseguenze senza un’adeguata considerazione della natura dell’assenza e dei presupposti normativi pertinenti.
Il ritiro dell’armamento e del tesserino di riconoscimento necessita di presupposti chiari. La circolare interna non può essere interpretata o applicata in modo da introdurre obblighi o automatismi incompatibili con le disposizioni legislative vigenti.
In particolare, si chiede di chiarire il rapporto tra la procedura prevista dalla circolare n. 51/201-2-1992 e l’art. 884 del D.Lgs. 66/2010, verificando puntualmente l’ambito di applicazione di quest’ultima disposizione e i presupposti che legittimano il ritiro dell’arma e del tesserino di riconoscimento.
L’Amministrazione deve precisare quali siano i presupposti giuridici e amministrativi per l’adozione di tali misure, distinguendo le diverse tipologie di assenza e garantendo che gli eventuali provvedimenti siano adottati nel rispetto della normativa applicabile, dei principi di proporzionalità e di adeguata motivazione, ove prescritta.
Analoga chiarezza è necessaria per gli eventuali accertamenti sanitari al rientro in servizio. Occorre individuare i presupposti normativi e sanitari che ne giustificano la richiesta, evitando che la sola fruizione di un congedo di maternità o parentale venga automaticamente equiparata a una condizione di inidoneità.
Le pari opportunità e la tutela della genitorialità trovano fondamento nell’art. 31 della Costituzione, che tutela la maternità e la famiglia, mentre gli articoli 3 e 97 sanciscono, rispettivamente, i principi di uguaglianza e di buon andamento e imparzialità dell’Amministrazione.
Assumono inoltre rilievo il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 e, in particolare, l’art. 25, in materia di discriminazione diretta e indiretta, nonché il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, per la disciplina della maternità e della paternità.
L’eventuale applicazione indifferenziata delle procedure previste per le assenze prolungate al personale che fruisce di congedi connessi alla maternità o alla genitorialità rischia di determinare conseguenze sproporzionate e, ricorrendone i presupposti, effetti discriminatori.
Applicare gli effetti dell’art. 884 a una lavoratrice madre senza un’adeguata valutazione dei presupposti normativi equivale, sul piano sostanziale, a equiparare la maternità a una misura cautelare o sanzionatoria.
È quindi necessario che la disciplina interna sia verificata anche sotto il profilo della parità di trattamento, affinché l’esercizio dei diritti connessi alla maternità e alla genitorialità non produca svantaggi ingiustificati sul piano professionale.
Alla luce di quanto esposto, chiediamo:
- Un riscontro formale alla nota del 25 giugno 2025, con l’indicazione delle valutazioni svolte e delle determinazioni assunte dall’Amministrazione.
- L’emanazione di una disposizione interpretativa chiara e uniforme che disciplini il rapporto tra la procedura prevista dalla circolare e le assenze connesse alla gravidanza, al congedo obbligatorio di maternità e ai congedi parentali, precisando i presupposti per il ritiro dell’arma e del tesserino e per gli eventuali accertamenti sanitari al rientro in servizio.
- La revisione o integrazione della circolare n. 51/201-2-1992 del 20 maggio 2024, con l’introduzione di indicazioni esplicite che impediscano applicazioni automatiche non coerenti con la disciplina legislativa in materia di maternità, genitorialità e tutela della salute.
- La diramazione di direttive a tutti i Comandi dipendenti, al fine di garantire uniformità applicativa, certezza delle procedure e rispetto dei diritti del personale, prevenendo prassi territoriali difformi.
- L’indicazione delle ragioni giuridiche e normative che, secondo l’Amministrazione, giustificano l’eventuale applicazione delle procedure contestate alle diverse tipologie di congedo, con specifico riferimento all’art. 884 del D.Lgs. 66/2010 e alla normativa sulla tutela della maternità.
Riteniamo che la questione non possa essere ulteriormente rinviata né affidata alla gestione emergenziale dei singoli casi. La tutela della maternità e della genitorialità deve trovare applicazione attraverso regole chiare, verificabili e uniformi, nel rispetto delle peculiarità del servizio militare e dei diritti riconosciuti dall’ordinamento.
Si sollecita pertanto un riscontro formale e tempestivo, accompagnato da indicazioni operative concrete e dall’avvio della revisione richiesta.
Roma, 25 ottobre 2026
Antonio Nicolosi
Segretario Generale UNARMA
