AL MINISTERO DELLA DIFESA
AL COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI
La sicurezza si costruisce attraverso la partecipazione e mediante flussi informativi trasparenti tra RLS/RLMS, Servizio di Prevenzione e Protezione e Comando/Direzione.
Si ricorda che il D.Lgs. 81/2008 si applica integralmente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare, tenuto conto delle particolari esigenze del servizio, ai sensi dell’art. 3, comma 2.
Per il personale militare, la disciplina è attuata dal D.P.R. 90/2010, che individua la figura del Rappresentante dei Lavoratori Militari per la Sicurezza (RLMS), designato nell’ambito delle APCSM rappresentative ai sensi dell’art. 1478 del COM.
1. CRITICITÀ RISCONTRATE
a) Assenza di procedure uniformemente diffuse sulle modalità di inoltro delle segnalazioni all’RLS/RLMS;
b) Mancanza di una modulistica dedicata per documentare pericoli, rischi e anomalie;
c) Assenza di un canale tracciabile e riservato.
L’art. 50, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 prevede che al RLS/RLMS siano messi a disposizione dall’Amministrazione “i mezzi e gli spazi necessari” all’esercizio delle proprie funzioni.
Le linee guida INAIL e la prassi applicativa individuano nella disponibilità di un canale di comunicazione dedicato uno degli strumenti idonei a garantire l’effettività di tale funzione.
2. TUTELE PER CHI SEGNALA
a) Riservatezza
L’RLS/RLMS tratta le segnalazioni nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e, ove possibile, le rappresenta al Comando e al RSPP in forma non nominativa.
b) Divieto di ritorsione
Le segnalazioni sono trattate nel rispetto delle tutele previste dalla normativa vigente. Ove ne ricorrano i presupposti, trovano applicazione le garanzie previste dal D.Lgs. 24/2023 in materia di whistleblowing, con eventuale ricorso al canale esterno ANAC nei casi previsti dalla legge.
c) Obblighi dell’RLS/RLMS
L’RLS/RLMS è tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza e del segreto sulle informazioni e sui processi lavorativi acquisiti nell’esercizio delle proprie funzioni, ai sensi dell’art. 50, comma 6, del D.Lgs. 81/2008. La violazione degli obblighi previsti può comportare responsabilità disciplinare, civile e penale, secondo quanto previsto dall’ordinamento.
3. COSA FA E COSA NON FA L’RLS/RLMS
L’RLS/RLMS riceve, verifica e rappresenta le criticità nelle sedi competenti, promuove l’adozione di misure preventive e formula proposte nell’ambito delle proprie attribuzioni, ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 81/2008.
L’RLS/RLMS non è l’organo deputato a risolvere direttamente la problematica, ma costituisce un canale istituzionale attraverso il quale le criticità vengono portate all’attenzione del Datore di Lavoro e degli organi competenti.
Il canale RLS/RLMS non sostituisce, inoltre, le procedure previste per le situazioni di emergenza e per gli infortuni ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 81/2008.
4. RICHIESTE DI QUESTA O.S.
Al fine di garantire la piena attuazione della normativa vigente e rendere effettivo il sistema di prevenzione e protezione, questa Organizzazione Sindacale chiede:
1. L’attivazione immediata di una casella di posta elettronica impersonale, dedicata all’RLS/RLMS (es. rlms@…), con accessi tracciati e modalità di gestione conformi alla normativa in materia di protezione dei dati personali;
2. La predisposizione e la diffusione a tutto il personale di un modulo di segnalazione standardizzato, contenente almeno i seguenti elementi: luogo, data, descrizione della criticità, rischio rilevato ed eventuale richiesta di riservatezza;
3. La diramazione di una specifica informativa interna sui ruoli e sulle competenze del S.P.P. e dell’RLS/RLMS, nonché sulle modalità attraverso le quali il personale può effettuare le segnalazioni.
Segnalare una criticità non significa porsi in contrapposizione con l’Amministrazione, ma contribuire concretamente alla tutela della sicurezza propria e dei colleghi.
Quanto sopra non costituisce critica personale, bensì esercizio oggettivo del diritto di critica sindacale, nell’interesse della legalità, della sicurezza e della tutela del personale.
Si chiede riscontro scritto entro 30 giorni, ai sensi dei principi di leale collaborazione richiamati dalla L. 46/2022.
Questa Segreteria resta a disposizione per ogni eventuale confronto e collaborazione istituzionale.
Roma, 1° settembre 2026
Antonio Nicolosi
Segretario Generale UNARMA
