AL MINISTERO DELLA DIFESA
AL COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI
La scrivente Associazione Sindacale, nell’esercizio delle prerogative riconosciute dagli artt. 1478 e seguenti del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, segnala una criticità strutturale derivante dall’applicazione del riordino di cui al D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, che ha modificato la disciplina del Codice dell’Ordinamento Militare.
Premesso che:
- con il D.Lgs. 95/2017, art. 8, comma 1, lett. i), il Ruolo Speciale dell’Arma dei Carabinieri ha assunto la denominazione di Ruolo Speciale ad Esaurimento (RSE), disciplinato dall’art. 831-bis del Codice dell’Ordinamento Militare;
- le dotazioni organiche e le progressioni di carriera del Ruolo Normale (RN) e del Ruolo Speciale ad Esaurimento (RSE) sono disciplinate dalla Tabella 4 – Quadro I (RN) e Quadro IV (RSE), allegata al D.Lgs. 66/2010, come modificata dal D.Lgs. 95/2017;
- la disciplina generale dell’avanzamento è dettata dagli artt. 1078, 1094, 1094-bis e 2243-sexies del Codice dell’Ordinamento Militare;
- la facoltà di transito dal RSE al RN mediante concorso per titoli è disciplinata dall’art. 2212-quater del Codice dell’Ordinamento Militare e richiede il possesso della Laurea Magistrale (LM) e di tre anni di valutazione caratteristica “Eccellente”, requisito già previsto dall’abrogato art. 25 del D.Lgs. 490/1997.
Alla luce di un’attenta analisi della disciplina vigente, emergono evidenti elementi di criticità che meritano un intervento normativo volto a garantire maggiore equità e uniformità nei percorsi di carriera.
A) Avanzamento da Tenente a Capitano – Art. 1094 COM e Tabella 4
Ruolo Normale (RN):
l’avanzamento avviene ad anzianità, con quattro anni di permanenza nel grado di Tenente, ai sensi dell’art. 1094, comma 1, del COM, subordinatamente al possesso della Laurea Magistrale entro il 31 dicembre dell’anno di nomina a Capitano, ai sensi dell’art. 1231 COM, come modificato dal D.Lgs. 95/2017.
Ruolo Speciale ad Esaurimento (RSE):
l’avanzamento avviene ad anzianità con cinque anni di permanenza nel grado di Tenente, a prescindere dal possesso della Laurea Magistrale.
Ne deriva una differenza di un anno nei tempi di avanzamento, che appare difficilmente giustificabile nei casi in cui gli Ufficiali RSE siano in possesso del medesimo titolo accademico richiesto agli Ufficiali del RN.
B) Avanzamento da Tenente Colonnello a Colonnello – Art. 1094-bis COM e Tabella 4
Ruolo Normale (RN):
l’Ufficiale viene inserito nell’aliquota di valutazione a scelta dopo cinque anni di anzianità nel grado di Tenente Colonnello, previo svolgimento di quattro anni di comando territoriale, anche cumulati nei gradi di Capitano e Maggiore, come previsto dalla Tabella 4, Quadro I, nota b).
Ruolo Speciale ad Esaurimento (RSE):
l’Ufficiale viene inserito nell’aliquota dopo sette anni di anzianità nel grado di Tenente Colonnello, con un requisito ridotto a due anni di comando territoriale, ai sensi del Quadro IV della Tabella 4.
La differenza temporale di due anni appare meritevole di revisione, considerato che gli Ufficiali RSE impiegati nell’organizzazione territoriale possono essere chiamati a svolgere funzioni e responsabilità di comando sostanzialmente analoghe a quelle dei parigrado appartenenti al RN.
C) Differenziazione dei percorsi di carriera e incidenza motivazionale
Il percorso del RSE non prevede la frequenza del Corso d’Istituto nel grado di Maggiore, circostanza che, di fatto, può incidere sull’accesso a determinate posizioni di impiego apicali.
Tale limitazione, associata alle differenti tempistiche di avanzamento sopra evidenziate, rischia di produrre un effetto demotivante nei confronti di personale che, nell’attività quotidiana, assume responsabilità e svolge funzioni di comando territoriale comparabili a quelle dei parigrado del RN.
Si evidenzia, inoltre, che le lettere del Comando Generale richiamate in premessa, n. 479/155-1-2005 del 28.01.2019 e n. 20/49-2018 del 20.01.2022, attengono alle politiche di impiego del personale e, pur rappresentando strumenti di gestione organizzativa, non possono tuttavia incidere né sanare eventuali differenze derivanti direttamente dalla disciplina di fonte primaria.
PROPOSTE DI INTERVENTO
Alla luce delle criticità rappresentate, la scrivente Associazione propone, senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione, i seguenti interventi:
1. Allineamento dell’avanzamento da Tenente a Capitano
Modifica del Quadro IV della Tabella 4, prevedendo la riduzione da cinque a quattro anni della permanenza nel grado di Tenente per gli Ufficiali RSE in possesso della Laurea Magistrale, in analogia con quanto previsto per il RN.
Si propone, altresì, l’introduzione di una norma transitoria che riconosca, ai fini dell’avanzamento, un anno di anzianità utile agli Ufficiali RSE che risultassero già in possesso della Laurea Magistrale alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 95/2017.
2. Allineamento dell’avanzamento da Tenente Colonnello a Colonnello
Modifica del Quadro IV della Tabella 4, prevedendo l’inserimento nell’aliquota di valutazione dopo cinque anni di anzianità nel grado di Tenente Colonnello per gli Ufficiali RSE che abbiano maturato quattro anni di comando territoriale, valorizzando in tal modo l’esperienza maturata, il merito e la permanenza nell’organizzazione territoriale.
3. Garanzia di invarianza per il Ruolo Normale
Si rappresenta che le misure proposte non inciderebbero sulle progressioni di carriera del Ruolo Normale.
Ai sensi dell’art. 2243-sexies del COM, infatti, il numero delle promozioni a scelta a Colonnello del RSE, pari a sette unità annue fino al 2032, salvo decreto annuale del Ministro della Difesa su proposta del Comandante Generale, è determinato nell’ambito di un’aliquota separata e in eccedenza rispetto al contingente del RN.
Ne consegue che l’eventuale revisione dei criteri di avanzamento del RSE, nei termini sopra prospettati, non determinerebbe un pregiudizio per le progressioni di carriera degli Ufficiali appartenenti al Ruolo Normale.
CONCLUSIONI
La presente proposta non intende in alcun modo interferire con le legittime prerogative dell’Amministrazione e del Comando Generale in materia di impiego e organizzazione del personale.
L’obiettivo è, piuttosto, quello di contribuire al riequilibrio del sistema di avanzamento, attraverso criteri maggiormente coerenti con i principi di equità, merito, professionalità e benessere organizzativo, valorizzando il patrimonio professionale degli Ufficiali appartenenti al Ruolo Speciale ad Esaurimento.
In tale prospettiva, si ritiene opportuno richiamare anche i principi di valorizzazione del merito e della professionalità previsti dalla Legge 7 agosto 2015, n. 124, art. 8, comma 1, lett. a).
Per le motivazioni sopra esposte, la scrivente Associazione auspica un intervento di revisione normativa che consenta di superare le criticità evidenziate e di garantire maggiore omogeneità nei percorsi di carriera, senza determinare effetti pregiudizievoli per il Ruolo Normale e senza nuovi o maggiori oneri per l’Amministrazione.
La scrivente resta a disposizione per un tavolo tecnico di approfondimento, finalizzato all’esame delle proposte formulate e all’individuazione delle più opportune soluzioni normative.
Distinti saluti.
Roma, 4 settembre 2026
Antonio Nicolosi
Segretario Generale
Unarma
