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UNARMA TRATTAMENTO ALIMENTARE GRATUITO COMANDO PROVINCIALE MACERATA 

da | Dic 5, 2023 | News | 0 commenti


AL MINISTERO DELLA DIFESA

AL COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI


OGGETTO: Trattamento alimentare gratuito nell’ambito del Comando Provinciale Carabinieri di Macerata.

Questa Segreteria Regionale, allo scopo di favorire la promozione, la cura e la tutela del benessere del personale, interconnesso quest’ultimo, nella sua accezione più ampia e normativamente orientata, al “benessere organizzativo” che si intende comunemente, la capacità dell’organizzazione di garantire il benessere fisico, psicologico e sociale di tutti i propri militari, con la presente è suo preciso intendimento sollevare la questione relativa alla direttiva del Comando Provinciale di Macerata con protocollo nr. 294/31- 2020 del 29 settembre 2023 avente ad oggetto: Trattamento Alimentare Gratuito. Intervento del Comandante Provinciale. (allegato sub. 1), affinché anche codesta Segreteria Nazionale possa assaporarne le questioni oggetto delle osservazioni che andremo a sviluppare qui di seguito.
Lo scopo della pubblicazione C19 è stato quello di dirimere ogni possibile equivoco, ma di fatto, ed era solo una questione di tempo, anche nell’ambito del Comando Provinciale di Macerata, purtroppo, l’argomento che ci occupa è oggetto di discussione per una serie di rappresentazioni e applicazioni, per usare un termine prudente, pressoché individualistiche.
Orbene, secondo una lettura analitica della disposizione del Comandante Provinciale di Macerata, si stanno concretizzando applicazioni diverse. Andando per ordine non possiamo esimerci nel segnalare queste interpretazioni che di fatto danneggiano i diritti del personale e, da un’attenta analisi delle norme tuttora vigenti, si è potuto addivenire alle seguenti conclusioni:
Le fonti normative del trattamento alimentare gratuito (T.A.G.), sono per l’esattezza le seguenti:
• la Legge 203/1989;
• il Decreto Interministeriale (Difesa/Economia);
• Art. 546 D. Lgs 66/2010;
• Pubblicazioni Arma C19 N29 che definiscono quanto stabilito dalle precedenti norme.
La Legge 203/1989 detta inequivocabilmente le condizioni per la concessione del Trattamento alimentare gratuito (T.A.G.):
• personale impiegato in Servizi di Ordine Pubblico;
• personale impiegato in servizi di Istituto tenuto a permanere sul luogo del servizio o che non
può allontanarsene per la consumazione del pasto presso il proprio domicilio;
• personale impiegato in servizi d’Istituto in località di preminente interesse operativo;
• personale alloggiato collettivamente in caserma o per il quale l’alloggio collettivo in caserma è specificatamente richiesto ai fini della disponibilità per l’impiego.
Da ciò che si evince già da una primaria lettura della pubblicazione Arma C19, appare evidente che da una parte (art 3 comma 1) si chiarisce tassativamente “Il trattamento alimentare gratuito, indipendentemente dalle modalità di gestione spetta con la sussistenza dei seguenti presupposti e dall’altra se ne limita la fruizione:
A questo, si soggiunge un altro ma non meno importante passaggio normativo che dovrà essere oggetto di scrupolosa osservanza da parte dei Comandanti di Reparto, ovvero il Comma 3 dell’art 3 del Compendio Arma N19 in cui chiarisce senza ombra di dubbio che “Il tempo necessario per trasferirsi dalla sede di servizio per la consumazione del vitto, non deve essere computato nell’orario di servizio”.
Tradotto, significa che nel momento in cui si dovesse stabilire che nei casi in cui non viene riconosciuto il trattamento alimentare gratuito ai possessori di ASGI, si deve altresì garantire loro che il servizio non può avere inizio nell’orario stabilito perché si deve riconoscere, il tempo per raggiungere il posto di lavoro e di effettuare tutti gli adempimenti previsti dal tipo di servizio comandato es: (13,30 TAG e 14,00/20,00 perlustrazione, in questo caso il titolare di alloggio di servizio, lascerà la propria abitazione alle ore 14,00 esatte e non riuscirà ad intraprendere il servizio prima di almeno 10,00/15,00 minuti) creando una moltiplicazione di minuti tolti alla prevenzione dei reati sul territorio.
E ancora, secondo la Pubb. C-19 Cap. XVII – Vettovagliamento, par. 5 punto 2 e la Pubb. N-29 Cap. I Ord. Gen. del Trattamento Alimentare: …OMISSIS… al personale che beneficia di alloggio di servizio o abitazione privata presso la sede del reparto o nelle sue immediate vicinanze, il TAG:
a. può essere riconosciuto solo eccezionalmente, se impegni istituzionali improcrastinabili o contingenti situazioni operative (valutate dal comandante del reparto) gli impediscano di fruire della pausa per la consumazione del vitto presso la propria abitazione;
b. non può comunque essere erogato, in alcun caso, mediante ricorso a esercizi commerciali che
distano dalla sede del reparto più dell’abitazione stessa, o mediante buono pasto.
Su punto ci si chiede cosa si intenda per IMMEDIATE VICINANZE, nonché sulla contraddizione del medesimo regolamento che in un primo momento indica “l’impossibilità di allontanarsi dalla caserma o dal posto di lavoro per consumare il pasto presso il proprio domicilio”.
Su quest’ultimo punto appare superfluo ogni altro utile esempio che ne vada a chiarire le difficoltà nella sua materiale applicazione allorquando che, nella maggior parte se non la totalità dei casi, i tempi di percorrenza per il tragitto di andata/ritorno per raggiungere l’abitazione ubicata nel medesimo comune, anche nelle immediate vicinanze ove è presente la sede di servizio, possono anche superare i 15/20 minuti di percorrenza, vanificando così lo scopo a cui l’interruzione è preordinata, ossia il recupero fisico e psichico del lavoratore, il quale, per l’appunto, non può trasformare il tempo ad esso dedicato in una stressante rincorsa per gli spostamenti o trangugiare cibarie in tutta fretta nel costante timore di rientrare in ritardo attesa che la pausa è da intendersi esclusivamente alla “consumazione del pasto”.
esecuzione di un turno di servizio che copra per intero le fasce orarie 14,00/15,00 e 20,00/21,00;
impossibilità di allontanarsi dalla caserma. Fermo restando che ai titolari di ASGI non compete il vitto a carico dell’Amministrazione;
salvo contingenti ed eccezionali situazioni operative che previa autorizzazione dei Comandanti di Reparto impediscono al personale di raggiungere l’alloggio di
servizio (tale deroga non si applica per i buoni pasto
più di quanto di recente osservato dal T.A.R. Toscana con sentenza nr. 01457/2021 Reg. Provv. Coll. e nr. 01214/2016 Reg. Ric..; (allegato sub. 2)
1. che il buono pasto è un beneficio che viene attribuito allo scopo di far sì che, nell’ambito dell’organizzazione del lavoro, si possano conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore, al quale viene consentita – laddove non sia previsto un servizio mensa – la fruizione del pasto, i cui costi vengono assunti dall’Amministrazione, al fine di garantire allo stesso il benessere fisico necessario per la prosecuzione dell’attività lavorativa, nelle ipotesi in cui l’orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente stabilito per la fruizione del beneficio (ex multis: Cassazione civ. sez. lav., 14.07.2016 n. 14388);
2. che la natura di tale indennizzo impone quindi che le esigenze essenziali che esso tende a soddisfare (ossia la fruizione del pasto durante la pausa dopo un certo numero di ore lavorate) debbano poter essere soddisfatte, in sua assenza, in termini di effettività e concretezza (T.A.R. Roma, sez. II, 03.11.2009, n. 10767). E ciò esclude, quindi, che la semplice presenza della mensa, nella fattispecie ubicata presso la sede del Comando Intermedio o il fatto che il domicilio del militare si trovi nel medesimo comune possano costituire condizioni idonee al recupero fisico del militare qualora non siano concretamente raggiungibili durante la pausa o per raggiungerli questi debba impiegare tutto il tempo a suo disposizione vanificando gli effetti della interruzione dell’attività lavorativa;
3. che, laddove le fonti normative prevedono, in alternativa al buono pasto, la possibilità di gestione di una mensa, tale locuzione è da intendersi come messa a disposizione del personale nei termini sopra citati, senza che tale concreta fruibilità possa essere irrigidita da “prassi o circolari” che se non modellate su situazioni reali, rischiano di vanificare lo scopo a cui il beneficio è preordinato;
Orbene, le conseguenti controversie di una direttiva applicata male o in modo troppo personalistico e che ad oggi, solo il BUON SENSO ne ha evitato questa nostra riflessione e le conseguenze, purtroppo, che inevitabilmente si ripercuotono inevitabilmente sul personale rappresentato.
Questa Segreteria è fermamente convinta che il BUON SENSO, se applicato nelle sue più nobili forme, di certo non deve penalizzare il personale, ma deve garantire un giusto bilanciamento di tutti gli interessi in campo.
Infine, non è altresì condivisibile l’ulteriore assunto secondo cui la normativa applicabile in – subiecta materia – siano le Pubblicazioni Arma C19 N29 e non quella contenuta nelle Leggi e Decreti di riferimento sopra menzionati. Sul punto giova segnalare che la Legge 203/1989, il D. Lgs 66/2010 e il Decreto Interministeriale (Difesa/Economia), in virtù dei criteri elencati nell’art.
15 delle preleggi al codice civile – in caso di contrasto, prevale, vieppiù in forza della sua intrinseca specialità, su fonti di rango inferiore (quali le Pubblicazioni Arma C19 N29), ovvero un atto squisitamente “regolamentare” di rango nettamente inferiore ai predetti ancorché successivi.
In buona sostanza la fonte superiore prevale su quella inferiore e di conseguenza la fonte inferiore non può contraddire quelle superiori. In concreto questo significa che la fonte inferiore che abbia un contenuto contrario a quella superiore è da considerarsi invalida, perché affetta da un vizio e dovrà essere pertanto eliminata, abrogata dall’ordinamento o disapplicata.
A questo punto corre l’obbligo evidenziare che, attraverso i competenti Uffici del Comando Generale, ci sia un definitivo ed incontrovertibile chiarimento ed in buona sostanza comprendere da quale altra fonte normativa siano state tratte queste disposizioni che a nostro avviso non richiamano assolutamente le indicazioni delle prefate disposizioni di Legge.
Pertanto, sulla scorta di tale assunto si chiede che la presente, dopo una attenta analisi di Codesta Segreteria Nazionale, sia portata in discussione al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – S.M. Ufficio Relazioni Sindacali, confidando in un solerte quanto risolutivo intervento.
Nel ringraziare anticipatamente per l’attenzione che verrà riservata alla presente, si porgono distinti saluti.

La segreteria nazionale