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UNARMA QUESITO – Interpretazione Art. 748 comma 5 lett. B) del D.P.R. 90/2010 (T.U.O.M.)

da | Gen 20, 2024 | News | 0 commenti

ON.LE MINISTRO DELLA DIFESA

ON.LE MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

OGGETTO: QUESITO – Interpretazione Art. 748 comma 5 lett. B) del D.P.R. 90/2010.

ROMA

Il sottoscritto, Antonio NICOLOSI, nato a Genova il 28 settembre 1966, residente ad Acqui Terme (AL), Via Cardinal Raimondi n. 18, Appuntato Scelto Q.S. dell’Arma dei Carabinieri in servizio presso il Comando Legione Carabinieri “Lazio” di Roma – Servizio Amministrativo – Sezione Gestione Patrimoniale, e come tale, Segretario Generale dell’Associazione Sindacale Carabinieri “UNARMA” con Sede Legale e Operativa in 00176 Roma, Viale Filarete n. 120, con la presente, intende sottoporre all’attenzione di Codesti On.li Ministeri l’annosa situazione riscontrata nell’ambito della Disciplina Militare da parte della scala gerarchica dell’Arma dei Carabinieri nel merito legislativo e applicativo dell’Art. 748, con particolare riferimento al comma 5 lett. B) del D.P.R. 90/2010, nella parte in cui prevede che “il Militare deve dare sollecita comunicazione al proprio comando o ente degli eventi in cui è rimasto coinvolto”, affinché possa essere chiarita – una volta per tutte – la sua applicazione, con l’autorevole interpretazione di Codeste Ecc.me Autorità. Orbene, il sottoscritto, intanto tiene ad evidenziare come nella sua qualità di Segretario Generale dell’Associazione sindacale “UNARMA” rappresentata, che cura gli interessi di tutti gli iscritti, è legittimato a proporre anche quesiti interpretativi a tutela dell’integrità del singolo e, dunque, della dignità, libertà e immagine personale di tutto il personale Associato, che sul punto beneficia anche della tutela legale.

Stante ciò, infatti, ormai di sovente, la Segreteria Generale di Unarma viene letteralmente invasa da quesiti sull’interpretazione dell’Art. 748 comma 5 lett. B) del D.P.R. 90/2010 e, dunque alla sfera della sua applicabilità, visto che tale articolo, per come “gestito” dalla scala gerarchica dell’Arma dei Carabinieri, sembra che qualsiasi azione posta in essere dai suoi Militari, debba essere segnalata superiormente.

In un passato abbastanza recente, infatti, si è verificato che molti siano stati sanzionati disciplinarmente in forza a quell’Articolo di Legge anche per fatti che mai avrebbero potuto compromettere il servizio e mai avrebbe potuto arrecare disservizio o danno all’Amministrazione, ma nonostante ciò, si continua – inutilmente – a dover ricorrere ai vari T.A.R. nazionali per vedersi semplicemente riconosciuto ciò che invece dovrebbe già apparire chiaro sin dall’inizio e senza inutili spese a carico della P.A. e per l’interessato. Tale “pretesa”, cioè di dover segnalare ogni qualsivoglia azione, è arrivata a tal punto che taluno è stato addirittura sottoposto a procedimento disciplinare per il solo fatto di non aver comunicato di essere stato convocato dalla Polizia Giudiziaria per essere sentito a sommarie informazioni semplicemente come persona informata sui fatti in un procedimento penale, altri, invece, per aver solamente depositato un ricorso al T.A.R., altri ancora, per essere ricorsi a Giustizia presentando magari una querela alla Procura (anche nei confronti dei superiori gerarchici), tanto che, la scala gerarchica, “aggirando” l’ostacolo delle previsioni dettate dall’Art. 329 del Codice di Procedura Penale che stabilisce chiaramente che gli atti di indagine compiuti dal Pubblico Ministero e dalla Polizia Giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l’imputato (o indagato) non ne possa venire a conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari, hanno comunque aperto – puntualmente – un procedimento disciplinare con l’assunto dell’obbligo della segnalazione ai sensi dell’Art. 748 del T.U.O.M. (Testo Unico dell’Ordinamento Militare).

Entrando nel merito dell’Art. 748 del D.P.R. 90/2010 in argomento, notoriamente titolato “comunicazioni dei militari”, esso ha ad oggetto una serie di casi in cui il militare è onerato di comunicare un determinato evento/circostanza/fatto alla propria Amministrazione.

Il 5° comma, lett. B), prevede infatti, che il militare è altresì onerato di dare comunicazione “degli eventi in cui è rimasto coinvolto e che possono avere riflessi sul servizio”.

La previsione riportata, ictu oculi, è dunque generica e lascia ampio spazio – forse anche eccessivo – margine discrezionale all’Amministrazione, visto che in esso non vengono determinati i limiti e neanche i parametri entro i quali l’Amministrazione avrebbe potuto muoversi nel determinare cosa debba essere considerato influente al servizio e cosa no, eppure come già detto, i procedimenti disciplinari continuano ad essere attivati senza un chiaro perché e di certo non ci si può ancora trincerare sul fatto che al massimo esiste comunque il rimedio del T.A.R. per far valere le ragioni a scapito però del portafogli del militare che magari non può neanche permettersi di ricorrere al Giustizia Amministrativa proprio per quel motivo.

In Giurisprudenza al riguardo dell’Art. 748 comma 5 lett. B) del D.P.R. n. 90 del 2010 “Testo unico delle Disposizioni Regolamentari in Materia di Ordinamento Militare” ( T.U.O.M. ), si rinviene che vero è che ogni militare deve tenere informato il proprio Comando di tutti quegli eventi che possano avere riflessi sul servizio o che ne possano pregiudicare il corretto svolgimento, ma è anche vero, che leggendo l’articolo nella sua interezza, non pare esservi dubbio come non ottemperare a tale obbligo costituisca una chiara violazione disciplinare, in quanto, idonea a creare disservizio all’Amministrazione di appartenenza.

Tralasciando però la particolarità dell’Articolo che non sembra presentare particolari problemi per quanto riguarda la comunicazione dell’assenza per malattia e per il quale non sembrano esserci dubbi interpretativi almeno per questa Associazione Sindacale, corre invece l’obbligo di dover chiarire la parte che riguarda il comma 5 lettera b), che impone a ogni militare di dare sollecita comunicazione al proprio Comando “degli eventi in cui è rimasto coinvolto e che possono avere riflessi sul servizio”.

Orbene, giunti sin qui verrebbe da chiedersi quali siano dunque gli eventi che dovrebbero essere comunicati e “che possono avere riflessi sul servizio”.

Facendo una piccola analisi con l’aiuto delle varie sentenze emesse (tantissime), sembra che per eventi si intenda

tutti gli accadimenti di gravità tale da poter incidere sullo stato giuridico, su eventuali concorsi, sull’impiego, sull’avanzamento, sul nulla osta di sicurezza, sul transito nell’impiego civile ecc., tuttavia, di tali eventi non sembra che sia mai stato redatto alcun elenco, pertanto, in assenza di altre indicazioni, si potrebbe quasi azzardare a pensare che tale obbligo sia diretto forse e addirittura alle attività extraprofessionali, incidenti, procedimenti penali ecc., ma in nessun caso si è mai letto di dover comunicare di segnalare ad es. la proposizione di un ricorso amministrativo avanti al TAR, oppure la proposizione di una querela alla Procura, o ancora, l’essere incorso in

  un sinistro stradale con soli danni ai mezzi, insomma tutti fatti che nulla hanno a che vedere con l’Amministrazione e che mai avrebbero potuto arrecare disservizio o comunque motivo di comunicazione visto che, come accennato con l’esempio dell’Art. 329 del Codice di Procedura Penale, alcune attività sono addirittura vietate per Legge, ma nonostante ciò, le sanzioni disciplinari continuano a fioccare e a costringere il ricorso ai vari T.A.R. per vedersi riconosciuto, il più delle volte, ciò che invece dovrebbe essere già chiaro già prima di avviare il procedimento disciplinare per non vedere il Carabiniere privato anche di quel minimo di liberta dettato dalla Costituzione italiana.

Stante ciò, poiché la situazione alla luce delle continue lamentele esternate dai Carabinieri di ogni parte dell’Italia sempre e costantemente per il medesimo motivo, onde evitare l’inutile instaurazione di contenziosi che non fanno altro che arrecare danno all’Erario e ai Militari stessi, si chiede di voler interloquire sull’Articolo di Legge in

argomento, fornendo un parere che possa abbracciare soprattutto il comma 5 lett. B ) affinché l’Arma dei Carabinieri possa giungere ad una unanime interpretazione a livello nazionale.

Antonio Nicolosi 

Segretario generale Unarma