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UNARMA, MALFUNZIONAMENTO DEL CONDIZIONATORE D’ARIA DELLA COMPAGNIA DI SAVONA 

da | Lug 20, 2023 | News | 0 commenti

AL MINISTRO DELLA DIFESA

AL COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI

Quest’associazione rappresenta di aver ricevuto diverse segnalazioni pervenute dai propri iscritti e non, circa lo spegnimento forzato per malfunzionamento del condizionatore d’aria del Comando indicato in oggetto che dall’inizio dell’estate tormenta il personale.

In considerazione che le elevate temperature attualmente rilevate ed abbondantemente segnalate con le c.d. “allerte meteo” rendono la condizione di lavoro presso i suddetti locali e luoghi di riposo degli accasermati non “salutari” e gravose per gli stessi, situazione che ricade anche nei riguardi della cittadinanza “specie se anziani e fragili” che necessariamente si deve recare in caserma per qualsivoglia attività. Il tutto non fronteggiabili con strumenti o apparati privati come espressamente vietato come da circolare NR 1280/58-22-1-1987 emessa dal CGA in data 22 giugno 2022.

Come anche indicato dall’INAIL e dall’organizzazione mondiale della Sanità, per quanto concerne la temperatura nei locali di lavoro chiusi (ufficio) la temperatura ambiente di lavoro ideale deve essere compresa tra i 21 e 23 gradi centigradi. Quando, invece, il lavoro fisico è di media intensità, allora tale intervallo può scendere a 18-21 gradi centigradi.

Ad ogni modo, è importante mettere in evidenza come, durante la stagione estiva, la temperatura di qualsiasi locale non deve mai superare i 26-28 gradi centigradi in modo che non si superi i 40-60% di tasso di umidità dell’aria. Parrebbe che l’impianto necessiterebbe di una sostituzione completa e/o parziale dei motori.

La causa sembrerebbe essere dovuta ad una scorretta manutenzione espletata nel corso degli anni. infatti tutti i sistemi di ventilazione aziendale fissi, soprattutto negli uffici, dovrebbero essere soggetti ad idonea manutenzione semestrale.

Tutto ciò per evitare odori o aria contaminata da microrganismi tossici come la “LEGIONELLA”. “La legionella risulterebbe essere un bacillo che provoca una malattia che si trasmette per via aerea chiamata legionellosi che colpisce prevalentemente il sistema respiratorio con forme anche acute di polmonite”. A fronte di quanto sopra redatto, si rammenta che il D.Lgs 81/2008 nello specifico afferma:

Se viene utilizzato un impianto di aerazione, esso deve essere sempre mantenuto funzionante. Ogni eventuale guasto deve essere segnalato da un sistema di controllo, quando ciò è necessario per salvaguardare la salute dei lavoratori.

1.9.1.3. Se sono utilizzati impianti di condizionamento dell’aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo che i lavoratori non siano esposti a correnti d’aria fastidiosa.

1.9.1.4. Gli stessi impianti devono essere periodicamente sottoposti a controlli, manutenzione, pulizia e sanificazione per la tutela della salute dei lavoratori.

1.9.2. Temperatura dei locali

  1.9.2.1. La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all’organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori. 1.9.2.2. Nel giudizio sulla temperatura adeguata per i lavoratori si deve tener conto della influenza che possono esercitare sopra di essa il grado di umidità ed il movimento dell’aria concomitanti. 1.9.2.3. La temperatura dei locali di riposo, dei locali per il personale di sorveglianza, dei servizi igienici, delle mense e dei locali di pronto soccorso deve essere conforme alla destinazione specifica di questi locali.

1.9.2.4. Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono essere tali da evitare un soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro, tenendo conto del tipo di attività e della natura del luogo di lavoro. 1.9.2.5. Quando non è conveniente modificare la temperatura di tutto l’ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione.

Allegato XXXIV: videoterminali punto 2. Ambiente, lettera e) Parametri microclimatici:

Le condizioni microclimatiche non devono essere causa di discomfort per i lavoratori.

Le attrezzature in dotazione al posto di lavoro non devono produrre un eccesso di calore che possa essere fonte di discomfort per i lavoratori.

Rilevato che tra gli interessi primari di questa Associazione, portatrice di interessi diffusi, vi è la tutela della salute del carabiniere, diritto fondamentale dell’individuo e del lavoratore/militare costituzionalmente protetto, si ritiene necessario, attraverso la presente, richiedere l’intervento del competente organismo preposto alla vigilanza in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, previsto dall’art. 13 c. 1 bis del D.lgs. 81/2008, affinché venga eseguita una puntuale verifica al riguardo. Si valuti la segnalazione alla Procura ordinaria e militare competente per territorio per gli accertamenti del caso.

Nel ringraziare anticipatamente per l’attenzione che verrà riservata alla presente, si porgono riguardosi quanto distinti saluti

La Segreteria Provinciale di Savona