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UNARMA INTERVENTO SUI RICHIAMI IN SERVIZIO DEGLI UFFICIALI 

da | Gen 5, 2024 | News, News Locali - Abruzzo | 0 commenti

AL GABINETTO DEL MINISTRO DELLA DIFESA

AL COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI

AL COMANDO PROVINCIALE DEI CARABINERI DI ROMA

OGGETTO: direttiva dello Stato Maggiore Difesa per la pianificazione dei richiami in servizio degli Ufficiali, del personale non direttivo delle Forze Armate–Edizione 2016.

INTERVENTO A TITOLO COLLABORATIVO – CRITICA SINDACALE.

La locuzione latina “errare humanum est, perseverare autem diabolicum” tradotta letteralmente

 significa “commettere errori è umano, ma perseverare è diabolico”. “Diabolico” e, aggiungiamo, imbarazzante come il quadro che a tutt’oggi si presenta nell’Infermeria Presidiaria del Comando Legione “Abruzzo Molise” dove un generale medico in pensione, senza giusta causa, viene richiamato nella riserva, eccezionalmente, per ben tre volte, da tre anni, ritrovandosi a comandare un’Infermeria Presidiaria, in termini temporali, più da generale in pensione che da colonnello inspade con lo stesso incarico di quando era in servizio permanente da Tenente Colonnello. Lungi da noi, ovviamente, mettere in dubbio le facoltà intellettive, professionali e morali del generale in questione ma richiamare in servizio quest’ultimo e solo quest’ultimo per ben tre volte, senza un’evidente ed attuale emergenza, senza un vero ed attuale motivo, ma solo con la scusa, come si

 sente dire, che “mancano i medici”, allora ci domandiamo il perché questo accada solo a Chieti e non in tutte le altre regioni d’Italia e non solo nel contesto militare. Pensare di risolvere il problema della carenza dei medici militari e non, in ambito nazionale, continuando a richiamare solo a Chieti lo stesso ufficiale medico è davvero paradossale se non proprio bizzarro, se qualcuno volesse giustificare il terzo richiamo del generale adducendo la mancanza dei medici come pretesto, un vero e proprio schiaffo all’intelligenza e all’onestà intellettuale di tutti noi Carabinieri.

Tornando però alla locuzione latina suindicata, quest’ultima è entrata nel linguaggio comune come aforisma, col quale si cerca di attenuare un’eccezione, un errore, purché non ripetuto. Ci ritroviamo pertanto, a distanza di più di un anno, a riproporre lo stesso intervento effettuato in data 11.11.2022 con l’ambizioso obiettivo di suscitare negli organi decisori la volontà di porre

 rimedio a quanto sta accadendo a Chieti, ponendo fine a questa situazione che non ha alcun

 fondamento giuridico non corrispondendo altresì ad alcuno stato di necessità.  “La Direttiva Stato Maggiore Difesa-P-102 (A) del 2016 disciplina la pianificazione, da parte

 degli Organi di Impiego delle F.A./Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, delle esigenze

relative posizioni:

al richiamo in servizio dei militari delle Forze Armate che si trovano in una delle seguenti

aspettativa per riduzione quadri (A.R.Q.);

 ausiliaria;

 ruolo d’Onore.

Nella stessa direttiva, l’intendimento politico-finanziario è teso a ridurre, in maniera significativa, il ricorso all’istituto del richiamo che, ispirato al rispetto della “eccezionalità” ed

“assoluta necessità”, nelle dinamiche d’impiego del personale, può essere preventivabile in base ai

d’età che determinano la cessazione dal servizio.

noti limiti. Il richiamo deve essere proposto ed attuato soltanto in limitati casi, dettagliatamente motivati, dopo aver accertato inequivocabilmente l’impossibilità di soddisfare le esigenze con personale in servizio. In tale ottica, si precisa nella direttiva, le proposte di richiamo devono essere limitate a brevi periodi e la data di fine richiamo deve essere funzionale alla necessità di consentire, quanto prima, l’avvicendamento da parte di personale in servizio. In tal senso è da evitare il richiamo sino al 31 dicembre, che in certa misura predispone a ripresentare l’esigenza di richiamo nell’anno successivo. Devono essere evitate altresì le proposizioni per richiamare personale che ha già usufruito di tale istituto, nella considerazione che l’eccezionalità del provvedimento non può perdurare per un periodo eccessivamente lungo.

 In base alla stessa direttiva, è assolutamente da evitare anche la proposizione, per un richiamo in

 servizio, di personale in ausiliaria prossimo al transito nella posizione della riserva; infatti, le

 eventuali proposte di richiamo devono essere riferite esclusivamente a personale in possesso di specifiche professionalità e indirizzate, in ordine di priorità, a quello collocato in A.R.Q. o in ausiliaria, evitando quelle per il personale transitato nella riserva. Appare anche opportuno evidenziare che, per gli Ufficiali che presentano istanza di collocamento nella riserva, la F.A./Arma dei Carabinieri deve valutare e riportare tempestivamente allo SMD

 l’eventuale esigenza del trattenimento in servizio, affinché l’Amministrazione possa valutare l’eventuale posticipo del collocamento nella riserva (ovvero operare il trattenimento in servizio

 nella posizione di ausiliaria, se l’istanza è stata presentata allo scadere dei limiti d’età). Va da sé

che casistiche di tale fattispecie possono essere valutate solo in casi di assoluta eccezionalità. Atteso, inoltre, che il trattenimento in servizio incide sulla capacità di spesa del settore del personale, il

 ricorso a tale istituto deve essere opportunamente contenuto alle sole esigenze non altrimenti

fronteggiabili dall’Amministrazione.

 L’art. 887, comma 2 del Codice di Ordinamento Militare prevede che “i militari della riserva hanno obblighi di servizio soltanto in tempo di guerra o di grave crisi internazionale” e non sulla base di “esigenze ad personam”.

Tenuto conto che il ricorso al personale della riserva è prioritariamente previsto in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, essendoci tra l’altro, come evidenziato nella direttiva, un obbligo di servizio, considerato che – se si pensa, allo stato di emergenza Covid-19, questo è terminato il 31 marzo

 2022 in base al DL 4/2022 coordinato con la legge di conversione n. 52, su tutto il territorio nazionale, qual è o quale è stata l’esigenza specifica, concreta, eccezionale di mantenere, per la TERZA VOLTA CONTINUATIVA, “in servizio” un

generale medico, in pensione, richiamato nella riserva a Chieti?

 Vogliamo supporre anche, per darne una giustificazione irrazionale e illogica, il perdurare della crisi internazionale in atto in Ucraina, aggiungiamo, in Israele, nello Yemen? Ammesso e non concesso si voglia credere a queste ragioni, dal momento che, in tali fattispecie, avrebbe dovuto

esserci un “obbligo di servizio” trattandosi per l’appunto di crisi internazionale, come mai ad altri parigrado non è stato consentito il medesimo trattamento?

È chiaro che non vi sia solo disparità di trattamento, ma strane ambiguità ed incongruenze poco

 convincenti e chiare. Il trattenimento in servizio è un provvedimento, infatti, che può essere adottato nei confronti degli

 Ufficiali all’atto della cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età, per completare

 attività in corso, in attesa dell’assegnazione del sostituto o per garantire un congruo periodo di affiancamento. Il trattenimento in servizio si articola in due modalità differenti per durata e potestà autorizzativa: – sino a 15 giorni può essere concesso con determinazione del Comandante di Corpo;

 – per un periodo superiore ai 15 giorni e comunque fino ad un massimo di 60, con autorizzazione

  ministeriale formalizzata dal Direttore Generale per il Personale Militare, previo parere favorevole

 dell’Organo d’Impiego/Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri di appartenenza

dell’interessato”.

Questo quanto previsto dalla direttiva, disattesa in Abruzzo da almeno un paio d’anni se vogliamo

 ammettere e giustificare una proroga al generale in pensione fino al 31 marzo 2022, quando cioè è cessata l’emergenza Covid-19. Come UNARMA e insieme agli altri, non ci stancheremo mai di lottare per la verità e la giustizia

pertanto, certi di una scevra valutazione di quanto esposto nuovamente, si chiede

Per quanto sopra si chiede al Comando Provinciale Carabinieri di Roma, cosi come indicato al punto 3 della nota nr. 1236/38-2-2002 di prot., vergata dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – II Reparto – SM Ufficio Operazioni del 6 dicembre 2022, di trasmettere la presente all’Autorità Giudiziaria – Ordinaria e Militare – competente, in ossequio agli artt. 55, 331 e 347 C.P.P.; per verificare le eventuali violazioni di

legge e d’interessare della presente l’Autorità

Giudiziaria competente, per gli eventuali reati ascrivibili.

Antonio Nicolosi 

Segretario generale Unarma