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UNARMA DIRETTIVA DELLO STATO MAGGIORE DELLA DIFESA PER LA PIANIFICAZIONE DEI RICHIAMI IN SERVIZIO DELLE FORZE ARMATE – EDIZIONE 2016

da | Gen 23, 2024 | News | 0 commenti

AL GABINETTO DEL MINISTRO DELLA DIFESA

AL COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI

OGGETTO: direttiva dello Stato Maggiore Difesa per la pianificazione dei richiami in serviziodegli Ufficiali, del personale non direttivo delle Forze Armate–Edizione 2016 – M_D AB05933 REG2023 0770183 29-12-2023 del Ministero Difesa Direzione Generale per il Personale Militare, Decreto per il Richiamo degli Ufficiali Generali/Ammiragli e Ufficiali Superiori.

La locuzione latina “errare humanum est, perseverare autem diabolicum” tradotta letteralmente significa “commettere errori è umano come il quadro che a tutt’oggi si presenta nell’Infermeria Presidiaria del Comando Scuola Allievi Carabinieri “Reggio Calabria” dove un generale medico viene richiamato nella riserva, dal 1° gennaio 2024 al 30 settembre 2024 come si sente dire, che “mancano i medici”, allora ci domandiamo il perché questo accada solo a Chieti e Reggio Calabria e non in tutte le altre regioni d’Italia e non solo nel contesto militare. Pensare di risolvere il problema della carenza dei medici militari e non, in ambito nazionale adducendo la mancanza dei medici come pretesto, un vero e proprio schiaffo all’intelligenza e all’onestà intellettuale di tutti i Carabinieri.
Ci ritroviamo pertanto, a distanza di poco tempo, a riproporre lo stesso intervento con l’ambizioso obiettivo di suscitare negli organi competenti la volontà di porre rimedio a quanto sta accadendo a Chieti e Reggio Calabria, ponendo fine a questa situazione che non ha alcun fondamento giuridico non corrispondendo altresì ad alcuno stato di necessità.
“La Direttiva Stato Maggiore Difesa-P-102 (A) del 2016disciplina la pianificazione, da parte degli Organi di Impiego delle F.A./Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, delle esigenze relative al richiamo in serviziodei militari delle Forze Armate che si trovano in una delleseguenti posizioni:
➢ aspettativa per riduzione quadri (A.R.Q.);
➢ ausiliaria;
➢ ruolo d’Onore.
Nella stessa direttiva, l’intendimento politico-finanziario èteso a ridurre, in maniera significativa, il ricorso all’istituto del richiamo che, ispirato al rispetto della “eccezionalità” ed “assoluta necessità”, nelle dinamiche d’impiego delpersonale, può essere preventivabile in base ai noti limitid’età che determinano la cessazione dal servizio.
Il richiamo deve essere proposto ed attuato soltanto in limitati casi, dettagliatamente motivati, dopo aver accertatoinequivocabilmente l’impossibilità di soddisfare le esigenzecon personale in servizio. In tale ottica, si precisa nelladirettiva, le proposte di richiamo devono essere limitate abrevi periodi e la data di fine richiamo deve esserefunzionale alla necessità di consentire, quanto prima,l’avvicendamento da parte di personale in servizio. Devono essere evitate altresì le proposizioni per richiamare personale che ha già usufruito di tale istituto, nella considerazione che l’eccezionalità del provvedimento non può perdurare per un periodo eccessivamente lungo.
In base alla stessa direttiva, è assolutamente da evitare anche la proposizione, per un richiamo in servizio, di personale in ausiliaria prossimo al transito nella posizione della riserva; infatti, le eventuali proposte di richiamo devono essere riferite esclusivamente a personale in possesso di specifiche professionalità e indirizzate, in ordinedi priorità, a quello collocato in A.R.Q. o in ausiliaria,evitando quelle per il personale transitato nella riserva.
Appare anche opportuno evidenziare che, per gli Ufficiali che presentano istanza di collocamento nella riserva, la F.A./Arma dei Carabinieri deve valutare e riportare tempestivamente allo SMD l’eventuale esigenza deltrattenimento in servizio, affinché l’Amministrazione possavalutare l’eventuale posticipo del collocamento nella riserva (ovvero operare il trattenimento in servizio nella posizione di ausiliaria, se l’istanza è stata presentata allo scadere dei limiti d’età). Va da sé che casistiche di tale fattispecie possono essere valutate solo in casi di assoluta eccezionalità. Atteso, inoltre, che il trattenimento in servizio incide sulla capacità di spesa del settore del personale, ilricorso a tale istituto deve essere opportunamente contenuto alle sole esigenze non altrimenti fronteggiabilidall’Amministrazione.

L’art. 887, comma 2 del Codice di Ordinamento Militareprevede che “i militari della riserva hanno obblighi diservizio soltanto in tempo di guerra o di grave crisiinternazionale” e non sulla base di esigenze ad personam”.
Tenuto conto che il ricorso al personale della riserva èprioritariamente previsto in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, essendoci tra l’altro, come evidenziato nella direttiva, un obbligo di servizio, considerato che – se si pensa, allo stato di emergenza Covid-19, questo è terminato il 31 marzo 2022 in base al DL 4/2022 coordinato con la legge di conversione n. 52, su tutto il territorio nazionale, qual è oquale è stata l’esigenza specifica, concreta, eccezionale dimantenere, “in servizio” un generale medico, richiamatonella riserva a Reggio Calabria come a Chieti?
Vogliamo supporre anche, per darne una giustificazioneirrazionale e illogica, il perdurare della crisi internazionalein atto in Ucraina, aggiungiamo, in Israele?
Ammesso e non concesso si voglia credere a queste ragioni, dal momento che, in tali fattispecie, avrebbe dovuto esserci un “obbligo di servizio” trattandosi per l’appunto di crisi internazionale, come mai ad altri parigrado non è statoconsentito il medesimo trattamento? 
È chiaro che non vi sia solo disparità di trattamento, ma straneambiguità ed incongruenze poco convincenti e chiare. 
Il trattenimento in servizio è un provvedimento, infatti, chepuò essere adottato nei confronti degli Ufficiali all’atto dellacessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età,per completare attività in corso, in attesa dell’assegnazionedel sostituto o per garantire un congruo periodo diaffiancamento. Il trattenimento in servizio si articola in duemodalità differenti per durata e potestà autorizzativa: – sinoa 15 giorni può essere concesso con determinazione delComandante di Corpo;
– per un periodo superiore ai 15 giorni e comunque fino ad un massimo di 60, con autorizzazione ministerialeformalizzata dal Direttore Generale per il Personale Militare,previo parere favorevole dell’Organo d’Impiego/ComandoGenerale dell’Arma dei Carabinieri di appartenenzadell’interessato”.
La vita di ogni comunità esige che si combattano fino in fondo il cancro della corruzione e il veleno dell’illegalità. Come sindacato UNARMA, in ognuno di noi e insieme agli altri, non ci stancheremo mai di lottare per la verità e la giustizia.

Antonio Nicolosi
segretario generale UNARMA