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UNARMA, CRITICITÀ NEI TRASFERIMENTI PER LIMITE DI ETÀ DEL PERSONALE GIÀ EFFETTIVO AI RGT/BGT DELLA 1ª BRIGATA MOBILE 

da | Lug 11, 2023 | News | 0 commenti

ALL’ONOREVOLE MINISTRO DELLA DIFESA GUIDO CROSETTO

AL COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI

Pregiatissimo On. Ministro della Difesa, mi pregio di scriverLe queste poche righe, al fine di condividere una situazione che si verifica alla 1^ Brigata Mobile dell’Arma dei Carabinieri che risulta priva di motivazione, precisamente:

Al personale già effettivo alla Linea Mobile della 1^ Brigata con età anagrafica superiore a 45 anni, è stato negato l’accesso alla possibilità di effettuare domanda di trasferimento annuale. Difatti, negli ultimi sei anni, allorquando venne avviata la procedura dei trasferimenti GE.TRA. dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, come da circolare nr.944001-1/T81-1 Pers. Mar. del 13 gennaio 2023 – Appendice 1 Allegato G – il limite di età anagrafico a 45 anni nega l’accesso alla domanda di trasferimento per i Reparti della Linea Mobile, anche se già effettivi ai Reggimenti/Battaglioni, cosa che non accade al Reparto celere della Polizia di Stato. Tale limitazione è valevole solamente per i militari del ruolo ispettori/appuntati e carabinieri e non per il ruolo ufficiali. Difatti molti ufficiali provenienti dal ruolo dei luogotenenti, quindi con un’età superiore ai 45 anni, vengono assegnati ai Reggimenti/Battaglioni. Gli stessi operano alle stesse condizioni di servizio, ovvero a svolgere servizi di Ordine Pubblico nelle manifestazioni di altissimo interesse operativo. Tale condotta viola quanto stabilito dall’art. 25 del codice delle pari opportunità comma 2 bis e costituisce discriminazione, difatti la norma punisce ogni trattamento o modifica dell’organizzazione delle condizioni e dei tempi del lavoro che, in ragione del sesso, dell’età anagrafica delle esigenze di cura personale o familiare, dello stato di gravidanza, nonché di maternità o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell’esercizio dei relativi diritti, pone o può porre il lavoratore in almeno una delle seguenti condizioni”;

a; posizione di svantaggio rispetto alla generalità di altri lavoratori

b; limitazione delle opportunità di partecipazione alla vita o scelte aziendali

c; limitazione dell’accesso ai meccanismi di avanzamento e di progressione nella carriera.

Ora le domande sorgono spontanee: qual è la differenza al prestare servizio in un Reggimento/Battaglione piuttosto che ad un altro?

Perché un agente della Polizia di Stato può espletare servizio in un Reparto della celere anche dopo i 45 anni e un carabiniere non può, anche se già proviene dalla stessa linea mobile?

Quali decisione Codesto Onorevole Ministro vorrà adottare, al fine di risolvere la problematica prima della pubblicazione della procedura dei trasferimenti a domanda GE.TRA. per l’anno 2024, così che si possa evitare l’accrescimento di un malessere generale che lede in modo preoccupante la compattezza dei Reparti dell’Arma, in questo caso della Linea Mobile?

Nella speranza che ci sia un riscontro alla presente si inviano i più cordiali saluti. 

Antonio Nicolosi 

Segretario generale Unarma