AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DIFESA
AL MINISTERO DELLA DIFESA
AL COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI
OGGETTO
Proposta di intervento normativo finalizzato all’inclusione dell’indennità mensile pensionabile, prevista dall’art. 5 del D.P.R. 27 marzo 1984, n. 69 e successivamente rideterminata dall’art. 6 del D.P.R. 5 giugno 1990, n. 147, nella base di calcolo del trattamento di fine servizio del personale del Comparto Sicurezza.
La scrivente Unarma – Associazione Sindacale Carabinieri, nell’esercizio delle proprie prerogative di rappresentanza e tutela del personale, intende formalmente proporre un intervento normativo finalizzato all’inclusione dell’indennità mensile pensionabile, prevista dall’art. 5 del D.P.R. 27 marzo 1984, n. 69 e successivamente rideterminata dall’art. 6 del D.P.R. 5 giugno 1990, n. 147, nella base di calcolo del trattamento di fine servizio del personale del Comparto Sicurezza e Difesa.
PREMESSA
L’art. 5 del D.P.R. 27 marzo 1984, n. 69 ha introdotto, in favore del personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate, una specifica indennità avente natura pensionabile, successivamente rideterminata dall’art. 6 del D.P.R. 5 giugno 1990, n. 147, nell’ambito del complessivo assetto del trattamento economico attribuito al personale appartenente al Comparto Sicurezza.
La predetta indennità, per espressa previsione normativa, assume rilevanza ai fini previdenziali e pensionistici, concorrendo alla determinazione della base utile per il trattamento di quiescenza del personale interessato.
Allo stato dell’attuale quadro normativo, tuttavia, tale emolumento non risulta ricompreso tra le voci utili ai fini della determinazione dell’Opera di Previdenza – Trattamento di Fine Servizio (TFS), disciplinato dal D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032.
Attualmente, infatti, la base contributiva utile ai fini dell’Opera di Previdenza correlata al Trattamento di Fine Servizio è determinata mediante applicazione dell’aliquota prevista sull’80% delle componenti retributive aventi carattere fisso e continuativo, riconducibili alla cosiddetta “Quota A”, comprendente, a titolo esemplificativo:
- stipendio tabellare;
- indennità di vacanza contrattuale;
- eventuali benefici stipendiali derivanti da infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio;
- retribuzione individuale di anzianità (RIA);
- ulteriori emolumenti aventi analoga natura;
- assegno funzionale.
La contribuzione complessiva risulta attualmente pari al 9,60%, di cui il 7,10% a carico dell’Amministrazione ed il 2,50% a carico del dipendente.
PROPOSTA
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si propone di valutare l’adozione di uno specifico intervento normativo volto a prevedere che l’indennità mensile pensionabile di cui all’art. 5 del D.P.R. 27 marzo 1984, n. 69, come successivamente rideterminata dall’art. 6 del D.P.R. 5 giugno 1990, n. 147, possa essere riconosciuta, per il futuro e senza effetti retroattivi, quale voce utile anche ai fini della determinazione del Trattamento di Fine Servizio (TFS) del personale del Comparto Sicurezza e Difesa.
La presente proposta si inserisce in un’ottica di progressiva armonizzazione tra trattamento previdenziale e trattamento di fine servizio, valorizzando la natura stabilmente pensionabile dell’emolumento già riconosciuta dall’ordinamento vigente e perseguendo un criterio di maggiore coerenza sistematica tra le diverse componenti del trattamento economico del personale.
L’intervento prospettato, proprio in ragione della sua efficacia esclusivamente “pro futuro”, consentirebbe di contemperare le esigenze di sostenibilità finanziaria con quelle di tutela del personale interessato, evitando effetti retroattivi suscettibili di incidere sugli equilibri di finanza pubblica e preservando, al contempo, la gradualità dell’eventuale adeguamento normativo.
La proposta assume inoltre particolare rilievo alla luce della mancata piena attuazione degli strumenti di previdenza complementare destinati al personale del Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico, circostanza che ha determinato, nel tempo, una significativa compressione delle prospettive di tutela previdenziale integrativa del personale medesimo.
In tale contesto, il riconoscimento dell’indennità mensile pensionabile anche ai fini del TFS costituirebbe una misura di riequilibrio ordinamentale e di valorizzazione economica del servizio prestato, in favore di un comparto istituzionalmente chiamato a garantire, con continuità e spirito di sacrificio, la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, la salvaguardia delle istituzioni democratiche e la protezione della collettività nazionale.
L’intervento normativo proposto non introdurrebbe nuovi emolumenti né nuove indennità, ma si limiterebbe ad estendere, ai soli fini del trattamento di fine servizio e con efficacia non retroattiva, il riconoscimento di una componente retributiva già prevista dall’ordinamento, già assoggettata a rilevanza previdenziale e già stabilmente inserita nel trattamento economico del personale interessato.
CONSIDERAZIONI ORDINAMENTALI
La presente proposta non intende sostenere l’esistenza di un diritto già acquisito all’inclusione automatica dell’indennità mensile pensionabile nella base di calcolo del TFS, né postulare obblighi giuridici già vigenti in tal senso.
Essa mira, invece, a sottoporre all’attenzione del Legislatore l’opportunità di un intervento normativo espresso che, nell’ambito della discrezionalità legislativa propria della materia previdenziale e retributiva pubblica, possa estendere la rilevanza dell’emolumento anche ai fini del trattamento di fine servizio.
Tale proposta trova fondamento:
- nella natura pensionabile dell’indennità;
- nella peculiarità ordinamentale del Comparto Sicurezza;
- nei principi di valorizzazione della specificità del personale di cui all’art. 19 della Legge 4 novembre 2010, n. 183;
- nella possibilità, già riconosciuta dall’ordinamento, di intervenire legislativamente sulla determinazione delle basi utili ai fini previdenziali e di fine servizio del personale pubblico.
SOSTENIBILITÀ DELLA PROPOSTA
La proposta qui formulata prevede espressamente che l’eventuale estensione della rilevanza dell’indennità pensionabile ai fini del TFS operi esclusivamente per il futuro, senza effetti retroattivi né riliquidazioni di trattamenti già definiti.
Una simile impostazione:
- garantirebbe maggiore sostenibilità finanziaria;
- limiterebbe l’impatto sui saldi di finanza pubblica;
- eviterebbe l’insorgenza di contenziosi relativi a posizioni pregresse;
- consentirebbe una graduale armonizzazione del trattamento economico-previdenziale del personale interessato.
PROFILI DI COERENZA SISTEMATICA
L’intervento normativo proposto risulterebbe coerente con:
- la natura previdenziale dell’emolumento;
- le funzioni istituzionali svolte dal personale del Comparto Sicurezza;
- i principi di specificità e peculiarità operativa riconosciuti al settore sicurezza-difesa dall’ordinamento vigente;
- l’esigenza di progressiva valorizzazione economica del servizio prestato dal personale delle Forze di Polizia.
La proposta si inserirebbe inoltre nell’ambito delle possibili scelte discrezionali riservate al Legislatore in materia di trattamento economico del pubblico impiego non contrattualizzato.
CONCLUSIONI
La presente proposta non intende configurare rivendicazioni fondate su presunti diritti già maturati, ma rappresenta una richiesta di valutazione politico-legislativa orientata alla valorizzazione della funzione svolta dal personale del Comparto Sicurezza, nel rispetto dei principi di sostenibilità finanziaria e di equilibrio del sistema previdenziale pubblico.
Si confida pertanto nella sensibilità istituzionale delle Autorità competenti affinché possa essere avviata una riflessione tecnica e normativa sulla questione rappresentata.
RIFERIMENTI NORMATIVI ESSENZIALI
- D.P.R. 27 marzo 1984, n. 69, art. 5;
- D.P.R. 5 giugno 1990, n. 147, art. 6;
- D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032;
- Legge 4 novembre 2010, n. 183, art. 19.
Antonio Nicolosi
Segretario Generale di Unarma