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OGGETTO: Sezioni Investigazioni Scientifiche (SIS) – Istituzione di indennità

da | Feb 21, 2026 | News | 0 commenti

AL COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI

Il fulcro della problematica risiede nella condizione operativa dei militari dell’Arma dei Carabinieri inquadrati nelle Sezioni Investigazioni Scientifiche (SIS), per la copertura dei turni di pronto intervento notturno o festivo. La problematica consiste nel fatto che tali articolazioni periferiche non riescono, stante l’attuale dotazione di risorse umane, a garantire un pronto intervento tecnico sulle ventiquattro ore (h24) in maniera ordinaria.

Tuttavia, a fronte della natura insopprimibile e indifferibile delle emergenze criminali, i militari si trovano costretti a coprire tale esigenza “di fatto”, assicurando una presenza e una disponibilità continua senza beneficiare di una giusta reperibilità di pronto impiego formalizzata. Spesso accade che tali operatori, pur trovandosi in regime di riposo o fuori servizio, vengano chiamati d’urgenza per effettuare sopralluoghi tecnici complessi su scene del crimine. Questa limitazione gravosa della libertà personale e del tempo libero non trova un adeguato e puntuale ristoro economico nell’ordinamento militare.

Al contrario, la Polizia di Stato (e segnatamente la Polizia Scientifica), operando in un regime contrattualizzato e sindacalizzato, beneficia di un’architettura normativa chiara (basata sull’Accordo Nazionale Quadro) che prevede una specifica indennità di reperibilità storicamente quantificata in circa 17 euro per ogni turno in cui l’operatore è vincolato a restare a disposizione, indipendentemente dall’effettiva chiamata.

Nel contesto delle operazioni di polizia giudiziaria e dell’assicurazione delle fonti di prova, la reperibilità assume i connotati di un istituto di preminente interesse pubblico. La scena di un delitto efferato, quale un omicidio, una rapina aggravata o un disastro colposo, è intrinsecamente soggetta a un rapido degrado causato da vari fattori, richiedendo un intervento in tempi ristrettissimi. Questo imperativo investigativo genera la necessità ineludibile di disporre di un bacino di operatori altamente specializzati pronti a intervenire in qualsiasi momento del giorno e della notte, nei giorni feriali così come in quelli festivi.

Dal punto di vista strettamente economico, le contrattazioni sindacali e gli accordi applicativi che si sono susseguiti nel tempo hanno storicizzato e quantificato l’indennità spettante per il mero fatto di essere inseriti in un turno di reperibilità, su una cifra di circa 17,50 euro (frequentemente approssimata a 17 euro nel dibattito sindacale e istituzionale) per ciascun turno di reperibilità programmato. Questa indennità viene corrisposta a prescindere dal fatto che l’operatore venga materialmente chiamato a intervenire o meno. Essa remunera esclusivamente il disagio psicologico, la limitazione spaziale, l’obbligo di mantenere attiva l’utenza telefonica e di essere pronti a raggiungere il posto di lavoro entro un lasso di tempo stringente.

Le SIS rappresentano l’eccellenza assoluta nell’ambito del repertamento sulla scena del crimine, ma non tutte le sezioni dispongono di un numero di militari specializzati sufficiente a garantire la copertura matematica e ininterrotta di turni h24 per 365 giorni l’anno, includendo i fisiologici periodi di ferie, malattia, aggiornamento professionale e recupero psicofisico.

Per far fronte a questo deficit cronico di risorse umane inquadrate formalmente nella tabella organica, e contestualmente per non lasciare le Procure della Repubblica e le articolazioni investigative prive del supporto tecnico-scientifico in occasione di delitti gravi, i Comandi territoriali si trovano costretti ad adottare soluzioni empiriche.

Il meccanismo più diffuso consiste nel fare affidamento a personale della stessa SIS che non rientra nei turni di reperibilità finanziati e ufficialmente programmati. A questo personale, per la specifica turnazione, viene richiesto, in virtù della propria competenza, di garantire una prontezza operativa continuativa, supplendo di fatto alle carenze del sistema. Questa necessità istituzionale degenera frequentemente nell’instaurazione di un regime di reperibilità “ombra” o “di fatto”.

Al termine dell’orario di lavoro ordinario, all’operatore viene esplicitamente richiesto o implicitamente imposto di “tenersi a disposizione” o di “non allontanarsi dalla giurisdizione” per coprire eventuali emergenze notturne o festive. Questa disposizione, non accompagnata da un ordine di servizio formale che attivi il pagamento di una specifica indennità di reperibilità (come avviene nella Polizia di Stato con i famosi 17 euro dell’ANQ), trasforma il tempo libero del militare in un’estensione non retribuita del proprio orario di lavoro.

Da un punto di vista strettamente amministrativo, una volta giunto sul posto e iniziato il sopralluogo tecnico, l’Amministrazione provvederà a retribuire le ore effettive di lavoro svolto come “lavoro straordinario”. Tuttavia, il profondo vulnus risiede nel lasso di tempo antecedente la chiamata: le decine, centinaia di ore trascorse in stato di allerta permanente, con l’impossibilità di pianificare viaggi, di dedicarsi alla propria famiglia, o semplicemente di staccare la mente dal lavoro, rimangono totalmente e ingiustamente prive di qualsiasi forma di riconoscimento economico.

L’operatore SIS dell’Arma dei Carabinieri sopporta il medesimo carico psicologico e la medesima privazione della libertà spaziale del paritetico operatore della Polizia Scientifica, ma, a causa dell’assenza di un istituto normativo equivalente, non percepisce il benché minimo indennizzo per il proprio tempo “congelato”.

Spesso, la componente gerarchica giustifica storicamente il differente e meno vantaggioso assetto indennitario in nome della “specificità militare”, ossia quell’obbligo di dedizione assoluta che caratterizza le Forze Armate destinate alla difesa della Patria in tempo di guerra o di crisi internazionali. Tuttavia, la funzione di investigazione scientifica è prettamente civile, tecnica e di polizia giudiziaria pura. Il magistrato requirente che ordina l’intervento sul luogo del reato non effettua alcuna distinzione tra l’inquadramento militare dell’operatore dell’Arma e l’inquadramento civile dell’operatore della Polizia di Stato.

Ostinarsi a mantenere l’architettura indennitaria delle SIS ancorata a concetti anacronistici quali “l’impiego operativo di campagna” (così come delineato originariamente dalla Legge 78/1983) per tentare di normare e coprire finanziariamente attività altamente specialistiche, microscopiche e tecnologiche, costituisce una miopia amministrativa che non trova alcuna giustificazione operativa moderna.

Per quanto sopra rappresentato, questa Unarma proporrà a Codesto Comando Generale, con la speranza che lo stesso si possa fare carico in autonomia, l’istituzione di un’indennità per gli operatori del SIS, così da sanare una disparità di trattamento tra i militari dell’Arma e gli agenti della Polizia di Stato.

Antonio Nicolosi

Segretario generale di Unarma