AL COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI
AL COMANDO LEGIONE CARABINIERI “VENETO”
È di qualche settimana fa la diramazione della nota nr.548/243-470-1-1950 del 07 aprile
2025 a firma del I Reparto – SM- Ufficio Ordinamento del Comando Generale, con la quale sono state modificate parzialmente le disposizioni impartite con f.n. 548/243-380-4-1950 del 27.05.2021 relative alla tematica in oggetto;
La nota di riferimento cita il seguente testo: “a parziale modifica delle disposizioni
impartite con lettera di seguito, SI DISPONE che le previsioni della “GIORNATA NON
LAVORATIVA” del sabato e del “RIPOSO SETTIMANALE” della domenica, già previste per i frequentatori dei corsi addestrativi appartenenti agli Uffici/Reparti il cui orario è articolato su 5 giorni settimanali, sono estese a quelli che rientrano ai Reparti di appartenenza il cui orario di lavoro settimanale è articolato su 6 giorni lavorativi”
Dopo l’emanazione di detta disposizione, questa Unarma ha ricevuto numerose
segnalazioni (non ultimo dalla regione Veneto) dai propri iscritti e non, i quali di rientro dai Corsi
Teaser (della durata di 5 giorni con orario indicativo 8.00/16:00 senza contare le ore di viaggio) o da altri corsi di specializzazione con durata ben più lunga, sarebbero stati segnati a memoriale nella giornata del sabato con la voce “RECUPERO DI ORE PRESTATE NEL MESE IN CORSO” (cosa vietata dall’ultimo contratto di lavoro 2022/2024 relativo allo straordinario) e in altre occasioni sarebbero stati messi in servizio normalmente o addirittura vincolati a prendersi il riposo settimanale nella giornata del sabato anziché la domenica, contrariamente a quanto citato nella suddetta disposizione con la quale doveva essere prevista la voce della “Giornata non lavorativa”
Le giustificazioni date dai vari Comandanti, sul fatto di non aver inserito la dicitura della
GIORNATA NON LAVORATIVA, sarebbero quella che avrebbero avuto indicazioni in merito
dalle varie Sap provinciali (si vede che nel Veneto hanno disposizioni diverse da ciò che scrive il Comando Generale: una sorta di Contea di Hazzard) e quella che il Memoriale non permette l’inserimento di tale assenza poiché l’orario di servizio di quel militare frequentatore del corso di addestramento, sarebbe articolata su 6 giorni. Altra giustificazione fornita ai militari interessati, sarebbe quella che “PARREBBE” che
qualche superiore (in forma orale e non scritta) avrebbe affermato che questa disposizione si applica solo coloro che vengono aggregati temporaneamente al Reparto di formazione e non a quelli che invece sono acquisiti sul Reparto di appartenenza ma che giornalmente si recano nella sede di svolgimento del corso, interpretazione diversa dalla nostra.
Quindi, a tal proposito vorremmo chiedere agli Uffici competenti, del Trattamento
Economico e al Servizio di Amministrazione del Comando Generale, se tale procedura sia
formalmente corretta o se come riportato nella circolare i militari interessati debbano essere
segnati con la dicitura della GIORNATA NON LAVORATIVA variando per quella settimana
interessata l’orario di lavoro settimanale del militare da 6 giorni lavorativi a 5 giorni
lavorativi.
Inoltre, al fine di limitare i numerosi dubbi interpretativi o applicativi della norma che
spesso si verificano con i vari Comandanti, il Reparto Telematico, in particolare l’ufficio che
gestisce i sistemi informatici del Comando Generale, potrebbe predisporre la funzione automatica sul memoriale informatizzato per tutti quei corsi ove è prevista l’applicazione della norma, affinché l’applicativo in quella settimana vari automaticamente l’orario di lavoro del militare da 6 giorni a 5 giorni lavorativi segnando il sabato Giornata non lavorativa e la domenica Riposo Settimanale.
Si ringrazia come sempre per la collaborazione
Roma, 3 maggio 2025
La Segreteria Nazionale