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OGGETTO: RIMBORSO DELL’ ASSICURAZIONE PROFESSIONALE OBBLIGATORIA PER IL PERSONALE SANITARIO IMPIEGATO NELLA NOSTRA AMMINISTRAZIONE

da | Mag 15, 2025 | News | 0 commenti

AL MINISTERO DELLA DIFESA

AL COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI

Ufficio Relazioni Sindacali

Ufficio Addestramento e Regolamenti

ALL’ISPETTORATO GENERALE DELLA SANITÀ MILITARE

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

  • L. n. 24/2017 (“Legge Gelli-Bianco”)
  • Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138
  • Legge n. 43/2006
  • Legge n. 3/2018 (“Legge Lorenzin”)
  • Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (“Codice dell’ordinamento militare”)
  • Circolare S.M.D. REG2019 0044941 del 14-03-2019
  • Circolare n. 12/94-4-2019 della Direzione di Sanità del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri

Prosegue l’impegno di questa APCSM nel voler dar voce agli infermieri dell’Arma, rappresentando le problematiche che vivono all’interno dell’Amministrazione e cercando di porre loro una risoluzione che restituisca, al contempo, la giusta valorizzazione di questa professione.

La tematica oggetto di trattazione odierna riguarda l’obbligo, per il personale sanitario, di stipulare un’assicurazione professionale. Secondo quanto previsto dalla L. 8 marzo 2017, n. 24 (denominata “Legge Gelli-Bianco”), art. 10, “Obbligo di assicurazione”, comma 2: “Per l’esercente la professione sanitaria che svolga la propria attività al di fuori di una delle strutture di cui al comma 11 del presente articolo o che presti la sua opera all’interno della stessa in regime libero-professionale ovvero che si avvalga della stessa nell’adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente ai sensi dell’articolo 7, comma 3, resta fermo l’obbligo di cui all’articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138”.

Secondo quest’ultimo “a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale”.

Successivamente il comma 3 del sopracitato art. 10 stabilisce che “ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private provvede alla stipula, con oneri a proprio carico, di un’adeguata polizza di assicurazione per colpa grave”.

Da tutto questo ne consegue che, come già successo con l’istituzione dell’iscrizione obbligatoria all’albo del relativo ordine professionale, Legge n. 43/2006 prima e Legge n. 3/2018 (“Legge Lorenzin”) dopo, il legislatore ha sempre posto al centro dell’attenzione la tutela del paziente. Già in questo caso era stato trattato il quesito in merito alla possibilità di ricondurre tale onere a carico dell’Amministrazione, derivandone che “l’iscrizione a tali albi, per diretto interesse delle Forze armate in termini di legittimità di impiego e di esigenze operative, dovrebbe avvenire a cura e spese della stessa Amministrazione”, come riportato dalle circolari interne di S.M.D. e della Direzione di Sanità del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, con conseguente modifica apportata al Codice dell’ordinamento militare, ove viene sancito che “a decorrere dal 2020, l’Amministrazione della Difesa provvede al rimborso delle spese sostenute dal personale del servizio sanitario militare […]”.

Alla luce delle osservazioni riportate, questa APCSM ritiene di ravvisare tra i due obblighi gli stessi lineamenti potendo, dunque, considerare quello assicurativo come un’estensione di quanto già esistente, avente per giunta le medesime finalità di tutela del paziente.

P.Q.M.

Chiede di valutare la possibilità che venga apportata idonea integrazione disciplinare in merito, rendendo rimborsabile la somma che ciascun professionista sanitario abbia versato, senza distinzioni o limitazioni.

Quanto sopra riflette negativamente sul benessere psicofisico ed economico del personale, quindi, rilevato che tra gli interessi primari di questo Associazione, portatrice di interessi diffusi, vi è la tutela dei diritti soggettivi cui intende salvaguardare, si ritiene necessario, attraverso la presente, richiedere l’intervento di codesto Comando affinché si possa giungere ad una rapida soluzione della problematica.

Salvis iuribus

Roma, 15 maggio 2025

La Segreteria nazionale