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Oggetto: Richiesta di revisione della circolare M_D AB05933 REG2024 0599269 del 17 ottobre 2024 – “Incongruenza interpretativa sul ruolo di rappresentante di lista del personale militare”

da | Mag 20, 2025 | News | 0 commenti

AL MINISTERO DELLA DIFESA

ALLA CAMERA DEI DEPUTATI

AL SENATO DELLA REPUBBLICA

AL COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI

UNARMA Associazione Sindacale Carabinieri, in qualità di soggetto legittimato a rappresentare e tutelare i diritti del personale appartenente all’Arma dei Carabinieri, con la presente esprime formale e motivata istanza di riesame delle disposizioni contenute nella circolare M_D AB05933 REG2024 0599269 del 17 ottobre 2024, avente ad oggetto l’incompatibilità tra lo status di militare in servizio e lo svolgimento dell’incarico di rappresentante di lista nelle consultazioni elettorali.

La posizione assunta dalla citata Direzione si pone in evidente contrasto con il vigente quadro normativo, nonché con precedenti circolari della medesima Direzione, in particolare la M-D GMIL II 6 1 248176 del 25 maggio 2009, la quale riconosceva espressamente la compatibilità tra lo status militare e la funzione di rappresentante di lista, in coerenza con i principi generali dell’ordinamento democratico e della normativa di settore.

1. Quadro normativo e diritti riconosciuti al personale militare

La Legge n. 382/1978, ancora vigente per i principi generali in materia di diritti e doveri del militare, sancisce all’art. 1 il principio secondo cui:

“L’appartenenza alle Forze Armate non limita l’esercizio dei diritti civili e politici, salvo che nei casi previsti dalla legge.”

Analogo principio è stato recepito e confermato dal D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’Ordinamento Militare). In particolare:

  • l’art. 1472 garantisce la libertà di manifestazione del pensiero;
  • l’art. 1483 disciplina l’esercizio delle libertà politiche, prevedendo limitazioni solo per attività di propaganda;
  • l’art. 1492, comma 2, elenca tassativamente le funzioni elettorali non consentite al personale in servizio: presidente di seggio, scrutatore e segretario (art. 38, c.1, lett. c) del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361).

Nessun riferimento normativo vieta o limita l’assunzione dell’incarico di rappresentante di lista, figura che, come noto, non partecipa all’organizzazione politica, né svolge funzione attiva, ma si limita ad esercitare un controllo di legalità e regolarità procedurale, secondo quanto previsto dagli artt. 41 e 42 del D.P.R. 361/1957.

2. Qualifica di pubblico ufficiale e compatibilità con il ruolo militare

Si richiama, inoltre, quanto previsto dalla Direzione Centrale per i Servizi Elettorali presso il Ministero dell’Interno, nella Pubblicazione n. 5, relativa alle elezioni europee 2024, la quale, al Capitolo 1, paragrafo 2, chiarisce:

“Durante l’esercizio delle loro funzioni, tutti i membri dell’Ufficio, compresi i rappresentanti di lista, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali (art. 40, ultimo comma, T.U. n. 361/1957).”

Il rappresentante di lista, pertanto, opera in veste di garante dell’imparzialità e della correttezza delle operazioni elettorali. Tale ruolo non solo non è incompatibile, ma anzi è pienamente coerente con i doveri di legalità e neutralità istituzionale che caratterizzano lo status di militare, come da consolidato orientamento giurisprudenziale e normativo.

3. Contraddittorietà con precedenti atti amministrativi

La posizione assunta dalla circolare del 17 ottobre 2024 si discosta senza giustificazione da quella precedentemente assunta dalla stessa Direzione nella citata circolare del 2009. In assenza di nuove previsioni legislative o modifiche sostanziali del quadro normativo, tale mutamento interpretativo appare arbitrario, in violazione del principio di legalità e del legittimo affidamento del personale.

4. Profili costituzionali

Si evidenzia altresì che l’esclusione ingiustificata del personale militare dalla funzione di rappresentante di lista inciderebbe sul diritto di esercizio delle libertà civili e politiche, tutelato dagli artt. 2, 3, 18 e 49 della Costituzione, oltre che dal combinato disposto dell’art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU e dall’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, entrambi vincolanti per l’ordinamento italiano.

Pertanto, si chiede formalmente:

  1. La revoca ovvero la revisione immediata della circolare M_D AB05933 REG2024 0599269 del 17 ottobre 2024, nella parte in cui preclude al personale militare lo svolgimento della funzione di rappresentante di lista;
  2. L’adeguamento delle direttive interne al vigente quadro normativo, in coerenza con i precedenti indirizzi (circolare 2009) e con i principi costituzionali e sovranazionali sopra richiamati;
  3. La trasmissione di un chiarimento formale e puntuale circa i presunti fondamenti normativi su cui si fonda il nuovo orientamento amministrativo, al fine di consentire una corretta applicazione delle disposizioni da parte del personale.

In assenza di tempestivo riscontro, questa Segreteria si riserva di attivare le opportune iniziative istituzionali, sindacali e giurisdizionali, volte alla tutela dei diritti riconosciuti al personale dell’Arma dei Carabinieri.

Roma, 20 maggio 2025

Antonio Nicolosi

Segretario generale UNARMA