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OGGETTO: OBBLIGO DI EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA (ECM) PER ILPERSONALE SANITARIO IMPIEGATO NELLA NOSTRA AMMINISTRAZIONEQUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

da | Feb 27, 2025 | News | 0 commenti

  • Dlgs n.502/1999
  • Dlgs n.229/1999
  • L. n.24/2017 (“legge Gelli- Bianco”)
  • Decreto-legge n.152/2021 (convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233)

AL MINISTERO DELLA DIFESA

AL COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI
Ufficio Relazioni sindacali

Direzione di sanità

ALL’ ISPETTORATO GENERALE DELLA SANITÀ MILITARE

ALLA FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEL PROFESSIONI INFERMIERISTICHE

Prosegue l’impegno di questa APCSM nei confronti del personale sanitario dell’Arma dei Carabinieri, trattando quest’oggi un altro argomento di spiccata importanza, ovvero
l’Educazione Continua in Medicina (ECM).
Il concetto di ECM è stato introdotto con il Dlgs n.502/19991, configurandosi quale
“aggiornamento professionale […] successiva al corso di diploma2, laurea, specializzazione,
formazione complementare, formazione specifica in medicina generale diretta ad adeguare per tutto
l’arco della vita professionale le conoscenze professionali”. In queste due righe è racchiuso un
aspetto fondamentale delle professioni sanitarie, ovvero che le conoscenze e le abilità
ottenute durante il percorso di studi universitario costituiscono per tutti i professionisti
una base, risultando pertanto un punto di partenza. Queste, infatti, non restano immutate
1 integrato successivamente dal Dlgs n.229/1999
2 Decreto 7 luglio 2000 “Equipollenza di diplomi e attestati al diploma universitario di infermiere ai fini dell’esercizio professionale e
dell’accesso alla formazione post-base.”nel tempo ma sono soggette ad un continuo evolversi ed aggiornarsi in relazione ai più
recenti studi e pubblicazioni scientifiche. La diretta conseguenza, per il personale, risiede
nell’adeguarsi a tali innovazioni, con l’obiettivo di garantire la miglior assistenza.
Proprio in quest’ottica, in epoca più recente, si è mosso il legislatore, il quale, attraverso la
L. n.24/2017 (“legge Gelli-Bianco), all’art. 10 comma 2, sancisce l’obbligo3 per il
professionista sanitario di seguire percorsi di formazione continua permanente, secondo
quanto previsto dalla normativa vigente in materia di ECM.
In aggiunta a quanto sopra esposto, il decreto legge n.152/20214, all’art. 38-bis determina
che “al fine di attuare le azioni previste dalla missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza,
relative al potenziamento e allo sviluppo delle competenze tecniche, digitali e manageriali del
personale del sistema sanitario, a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, l’efficacia delle
polizze assicurative di cui all’articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 245, è condizionata
all’assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento dell’obbligo formativo individuale
dell’ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina”.
Quanto sopra premesso è volto a chiarire l’importanza nonché il dovere del professionista
sanitario di aggiornarsi periodicamente seguendo corsi ECM che rilascino crediti
formativi, raggiungibili nell’arco di un triennio formativo, conditio sine qua non affinché la
polizza assicurativa, obbligatoria per legge, stipulata dal sanitario sia valida, e non
soggetta a rivalse.
La condizione riportata è comune a tutti i professionisti sanitari, tra cui infermieri,
fisioterapisti, psicologi quali addetti ai nuclei di psicologia. Lo stesso vale anche per quei
professionisti, soprattutto infermieri, non impiegati nei già menzionati Servizi, ma in altri
reparti, i quali vengono utilizzati occasionalmente in assistenze sanitarie, in virtù dei
requisiti in loro possesso per poter esercitare (trascrizione a matricola del titolo di studio e
iscrizione all’albo).
Nel tentativo di conseguire questi crediti formativi il personale incontra diverse difficoltà:
i corsi in questione, soprattutto quelli dal contenuto tecnico-pratico maggiormente
professionalizzanti, vengono spesso svolti in presenza, in sedi il più delle volte distanti, il
cui svolgimento da parte del personale risulta così per lo più difficilmente coniugabile con
le esigenze di servizio, poiché non calendarizzati in forma ripetitiva ma una tantum, ed
infine ma non meno importante, spesso quelli svolti a distanza (FAD) risultano poco
attinenti con l’ambito emergenziale su cui la maggior parte dell’attività assistenziale si
fonda, sicuramente non in grado di fornire una preparazione ad adeguata a determinate
situazioni che richiedono un approccio pratico.
Volendo provvedere al superamento delle problematiche sopra esposte, questa APCSM
richiede di poter affrontare, al pari di altre tipologie di addestramento dedicate al
personale dell’Arma, le spese relative a tali aggiornamenti professionali (in forma di
3 di cui all’articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, all’articolo 5.
4 convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233
5 “ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private
provvede alla stipula, con oneri a proprio carico, di un’adeguata polizza di assicurazione per colpa grave.”pagamento diretto all’ente erogatore o laddove questo non possibile, come rimborso ai
sanitari partecipanti) che di volta in volta vengano presentate dai professionisti sanitari,
sia che si tratti di formazione a distanza (FAD) o in presenza, permettendo peraltro di
scegliere autonomamente gli enti di formazione ritenuti più idonei a soddisfare esigenze
formative e di servizio, in considerazione anche del fatto che gli stessi il più delle volte
riservano prezzi agevolati in favore dell’Amministrazione.
È opportuno ricordare che l’aggiornamento scientifico risulta un dovere annoverato nei
Codici Deontologici di tutti i professionisti sanitari e che “la Repubblica tutela la salute come
fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”6
, pertanto essere costantemente
aggiornati permetterebbe tanto di assolvere a dei doveri, morali e legislativi, quanto di
erogare un’assistenza in linea con i più elevati standard di cura, ottenendo i migliori
risultati, al fine di garantire a pieno un diritto costituzionalmente riconosciuto.
In tale ottica, consci della sottoscrizione di un protocollo d’intesa triennale tra FNOPI e
IGESAN datata giugno 2024, ove tra le altre è posta l’attenzione sul” favorire
l’aggiornamento della competenza professionale del personale delle professioni infermieristiche delle
Forze Armate e Arma dei Carabinieri, attraverso la promozione di attività progettuali e di sostegno
per la formazione specialistica, avanzata e continua, anche rispetto agli obblighi di Educazione
continua in Medicina, in collaborazione con le Università e altri Enti istituzionali pubblici e privati
accreditati”
, come riportato sullo stesso sito della Federazione, non possiamo che essere
lieti, sicuri che le alte aspettative dei nostri professionisti non saranno disattese. Tuttavia,
nelle more che ciò veda un’attuazione pratica, ci auspichiamo che la nostra richiesta venga
soddisfatta. Dato che quanto sopra, riflette negativamente sul benessere psicofisico ed
economico del personale, rilevato che tra gli interessi primari di questo Associazione,
portatrice di interessi diffusi, vi è la tutela dei diritti soggettivi cui intende salvaguardare,
si ritiene necessario, attraverso la presente, richiedere l’intervento di codesto Comando,
affinché si possa giungere ad una rapida soluzione della problematica.
Salvis iuribus la presente ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90, assume carattere di
procedimento amministrativo, nell’ambito del quale, la scrivente Associazione, assume la
titolarità di una passione giuridica, in astratto configurabile come interesse legittimo, dal
quale ne deriva la possibilità/interesse ad agire in ogni competente sede giustiziale e/o
giurisdizionale.

Roma,25 febbraio 2025 La Segreteria nazionale