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Oggetto: Chiarimenti e richiesta di rettifica in merito alla circolare n. 51/201-2-1992, emanata dal Comando Generale – Ufficio Affari Giuridici e Condizione Militare –. Assenze superiori a 60 giorni e tutela dei congedi parentali.

da | Giu 26, 2025 | News | 0 commenti

AL COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI

La Segreteria Nazionale di Unarma intende esprimere formale riserva in merito all’attualità e alla legittimità dell’impianto normativo contenuto nella circolare n. 51/201-2-1992, emanata dal Comando Generale – Ufficio Affari Giuridici e Condizione Militare.

  1. Il presupposto dell’intervento deve essere specifico e non generico

La circolare si fonda su un generico riferimento all’“assenza dal servizio” come base per l’attivazione automatica della procedura sopra indicata. Si contesta tale impostazione per i seguenti motivi:

Il concetto di “assenza dal servizio”, in ambito giuridico, non può essere esteso indiscriminatamente a ogni forma di allontanamento fisico dal reparto, ma deve essere ricondotto alle specifiche previsioni normative. Ai sensi dell’art. 884 del D.Lgs. 66/2010 (“Idoneità al rientro dopo aspettativa”), la sospensione dell’idoneità e il ritiro dell’arma sono previsti esclusivamente nei casi di aspettativa o di assenza per cause che comportano una sospensione formale del servizio.

L’applicazione automatica della procedura sulla sola base del superamento dei 60 giorni, senza una motivazione individuale, è in contrasto con il principio di legalità sancito dall’art. 97 della Costituzione Italiana (buon andamento della pubblica amministrazione) e con l’art. 3 della Legge 241/1990, che impone l’obbligo di motivazione degli atti amministrativi.

A ulteriore supporto, si richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui ogni misura restrittiva adottata dalla pubblica amministrazione, specie se incide su diritti individuali o status professionale, deve essere puntualmente motivata e basata su presupposti previsti da legge, non potendo derivare da valutazioni automatiche o generalizzate (Consiglio di Stato, sez. IV, n. 342/2021).

  1. I congedi di maternità e paternità non sospendono il servizio

I congedi parentali sono disciplinati dal D.Lgs. 151/2001, artt. 16-28, aggiornato dal D.Lgs. 105/2022 (che promuove la conciliazione vita-lavoro e vieta ogni forma di discriminazione), e sono riconosciuti come servizio effettivo a tutti gli effetti, non assimilabili all’assenza dal servizio ai fini di valutazione sanitaria o ritiro dell’armamento.

Non è previsto da alcuna norma che il personale rientrante da congedi di cui sopra debba essere sottoposto a visita medica per valutazione d’idoneità al servizio, salvo ragioni cliniche o disciplinari specificamente motivate.

Il ritiro dell’arma rappresenta una misura restrittiva, e come tale non può essere adottata senza presupposti oggettivi e motivazione individuale, in ossequio all’art. 3 della Legge 241/1990 e agli articoli 31 (tutela della famiglia) e 97 (buon andamento della PA) della Costituzione Italiana.

L’estensione indiscriminata di tali procedure ai congedi di maternità e paternità rischia inoltre di configurarsi come misura indirettamente discriminatoria nei confronti delle donne militari, in contrasto con:
• l’art. 3 della Costituzione,
• il Codice delle pari opportunità (D.Lgs. 198/2006),
• le direttive europee in materia di parità di trattamento.

  1. Principi di legalità, proporzionalità e tutela della genitorialità

L’applicazione automatica della procedura, soprattutto nei confronti del personale in congedo per maternità o paternità, rappresenta una distorsione interpretativa che rischia di ledere i diritti fondamentali dei militari e di creare prassi discriminatorie, in violazione anche delle direttive europee recepite con il D.Lgs. 105/2022.

  1. Riferimenti ai principi europei di tutela della conciliazione vita-lavoro

Si richiama infine l’obbligo di conformarsi ai principi contenuti nella Direttiva UE 2019/1158 sulla conciliazione tra vita familiare e professionale, recepita in Italia con il D.Lgs. 105/2022, la quale impone agli Stati membri di garantire la piena tutela del diritto alla genitorialità senza ripercussioni sullo status professionale, contribuendo così a una cultura organizzativa rispettosa dell’equilibrio tra vita e lavoro.

Interrogativo aperto: che dire dei militari con porto d’armi privato?

Sorge infine un interrogativo non irrilevante: come si concilia il ritiro automatico dell’arma d’ordinanza con il fatto che alcuni militari possano essere titolari di porto d’armi per uso sportivo o venatorio, e detenere regolarmente armi presso il proprio domicilio?

Tale circostanza evidenzia la necessità di una valutazione caso per caso, evitando automatismi privi di coerenza giuridica e organizzativa.

Richieste della Segreteria Nazionale UNARMA:
• Una revisione sostanziale della circolare n. 51/201-2-1992;
• La definizione di criteri chiari e attuali per l’avvio delle procedure di verifica dell’idoneità e del ritiro dell’arma, fondati su motivazioni individuali e mai su automatismi;
• L’apertura di un tavolo di confronto tecnico-giuridico con le rappresentanze del personale e le organizzazioni sindacali del comparto difesa, per aggiornare la normativa interna ai principi di legalità, proporzionalità e tutela della persona.

In difetto di riscontro, Unarma si riserva di interessare le competenti sedi istituzionali, parlamentari e giudiziarie per garantire la corretta applicazione delle norme e la tutela dei diritti del personale.

Distinti saluti,
Roma, 25 giugno 2025

La Segreteria Nazionale