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OGGETTO: ATTIVITÀ AVIOLANCISTICA CONTINUATIVA “FUORI CORPO” – AUTORIZZAZIONE NEGATA AGLI INFERMIERI DELL’ARMA

da | Set 2, 2025 | News

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

  • Direttiva “La capacità aviolancistica della Difesa”, ed. 2019
  • P-001 Procedure per l’impiego del personale militare dell’Esercito, ed. 2021
  • N-24 Norme permanenti per l’attività aviolancistica continuativa dei paracadutisti militari fuori corpo dell’Arma dei Carabinieri, ed. 2021

AL MINISTERO DELLA DIFESA

S.M. – Ufficio Relazioni Sindacali

Direzione Generale per il Personale Militare (PERSOMIL)

AL COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI

Ufficio Addestramento e Regolamenti

Ufficio Legislazioni e Affari Parlamentari

A seguito di alcune segnalazioni ricevute, questa APCSM intende portare alla luce una nuova e particolare disparità di trattamento subita dagli infermieri dell’Arma, estendibile anche ad altro personale sanitario.

Non sono in molti i sanitari ad annoverare nel proprio foglio matricolare il servizio prestato, quali specializzati, all’interno del 1° Reggimento Carabinieri Paracadutisti “Tuscania”. Tuttavia, coloro che nel tempo hanno presentato la relativa istanza si sono visti negare la possibilità di entrare nel bacino dei paracadutisti militari “fuori corpo”.

Il tutto sembrerebbe ricondotto prevalentemente all’assenza di un requisito espresso nella Pubblicazione Arma N-24 (Cap. I, par. I, lett. b), ossia il possesso della specializzazione di “Esploratore” / “Operatore del GIS con brevetto militare di Incursore” o “Paracadutista militare” con almeno tre anni di servizio presso il 1° Reggimento Carabinieri Paracadutisti “Tuscania”, effettuati prima del 1° gennaio 2005.

A seguito di una disamina delle normative di settore, emergono perplessità.

In primo luogo, la Direttiva del 2019 dello Stato Maggiore della Difesa, in premessa, stabilisce che le aviotruppe e le altre unità specialistiche con capacità aviolancistica sono considerate forze altamente proiettabili, in grado di utilizzare l’aviolancio per condurre operazioni in contesti di crisi complessi, caratterizzati da elevato rischio. La norma evidenzia la volontà di ammodernare e uniformare la capacità aviolancistica della Difesa, intesa come coinvolgimento di tutte le Forze Armate e Corpi Armati dello Stato.

Viene inoltre precisato che le pubblicazioni militari e le direttive/circolari edite dall’Esercito costituiscono l’unico corpo normativo e tecnico, avente il compito di armonizzare le varie organizzazioni. A conferma di ciò, nei riferimenti normativi citati all’interno della Direttiva non compaiono documenti emanati dall’Arma. Ne consegue che le disposizioni successivamente prodotte da quest’ultima dovrebbero tendere all’armonizzazione, ma non sempre ciò appare evidente.

Infatti, nella normativa P-001 Procedure per l’impiego del personale militare dell’Esercito (2021), citata dalla Direttiva, i requisiti per l’istanza di attività aviolancistica “fuori corpo” sono:

  • Status: Ufficiali, Sottufficiali e Graduati, già in servizio nelle Aviotruppe;
  • Qualifica: paracadutista militare ai sensi delle pubblicazioni di F.A.;
  • Idoneità psicofisica: idoneo quale paracadutista;
  • Esperienza: permanenza negli EdO (Elementi di Organizzazione) delle aviotruppe F.A./Interforze non inferiore a 3 anni, anche non consecutivi, e possesso della qualifica di paracadutista da almeno 3 anni;
  • Rendimento: documentazione caratteristica con qualifica “eccellente” (o “ottimo” al n. 27 del Rapporto Informativo) negli ultimi 3 anni;
  • Parere: favorevole del Comandante di Corpo dell’EdO dal quale ci si è trasferiti.

Nella Pubblicazione Arma N-24, invece, si riscontrano differenze: la qualifica richiesta è quella di “Esploratore”/“Operatore del GIS con brevetto militare di Incursore” o “Paracadutista militare” con almeno tre anni di servizio presso il Tuscania prima del 2005; inoltre, il parere non è espresso dal Comandante di Corpo, ma dalla 2^ Brigata Mobile, che lo rilascia come “obbligatorio non vincolante”.

Ne consegue che il fine dichiarato – implementare, sviluppare e mantenere la capacità aviolancistica della Difesa – risulta disatteso, negando l’accesso al bacino “fuori corpo” proprio a sanitari che hanno conseguito la qualifica di paracadutista militare e hanno fatto parte del Tuscania.

Il personale sanitario, inserito a pieno titolo nei reparti, svolge attività ad elevato contenuto tecnico e insostituibile, garantendo il buon andamento del reparto stesso e risultando fondamentale sul piano operativo, burocratico e assistenziale. Inoltre, garantire la presenza di tali professionalità qualificate e già formate tra i richiamabili sarebbe un valore aggiunto per la Difesa.

Non si comprende quindi perché questi militari debbano essere esclusi, quasi che la loro professionalità valga meno di quella di altri paracadutisti militari delle Forze Armate.

Dato che la situazione incide negativamente sul benessere psicofisico ed economico del personale, e poiché tra gli interessi primari di questa Associazione vi è la tutela dei diritti soggettivi, si propone di aggiornare la Pubblicazione N-24, consentendo anche al personale sanitario di presentare regolare istanza e ottenere l’autorizzazione a svolgere attività aviolancistica continuativa “fuori corpo”.

Pertanto, si richiede l’intervento di codesto Comando affinché si possa giungere a una rapida soluzione della problematica.

Cordiali saluti,

Antonio Nicolosi

Segretario Generale di UNARMA