Questo sindacato ha interpellato i competenti uffici del Comando Generale per conoscere in modo dettagliato quali sono le indennità operative che contribuiscono a formare il cumulo pensionistico e in quale forma. La risposta fornita ha soddisfatto le richieste, poiché include anche le indicazioni della circolare INPS di riferimento.
Si evince che le indennità di imbarco e di volo, ad esempio, non vengono conteggiate nel montante pensionistico, ma costituiscono una parte della pensione in base agli anni durante i quali sono state percepite. Per esempio, l’indennità di aeronavigazione viene conteggiata con i 28esimi dei 9/10 per ogni anno di servizio fino al ventesimo anno, e successivamente aumentata del 1,30% per ogni anno successivo, fino ad un massimo dell’80% dell’ultima indennità percepita, che si aggiunge alla pensione con voce specifica.
Per chiarire, un militare che ha percepito l’indennità di aeronavigazione per 35 anni, ricevendo 350 euro lordi al mese (ovvero il 50% rispetto a un’altra indennità), ha maturato un totale di 4.200 euro annui. Con i conteggi sopra descritti, ha raggiunto il massimo, ma non potendo percepire più dell’80%, avrà una voce sul SM 4007 di 3.360 euro lordi annui, corrispondenti a 280 euro lordi sulla pensione.
Qualora, ad esempio, dopo 35 anni fosse assegnato a un altro servizio e non percepisse più questa indennità, ma quella c.d. di trascinamento, essa sarà calcolata in base agli anni in cui ha percepito l’indennità di aeronavigazione. Il “trascinamento” contribuirà quindi al montante pensionistico.
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