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ERRATA INTERPRETAZIONE DELL’ISTITUTO DELLA REPERIBILITÀ

da | Nov 29, 2023 | News | 0 commenti

OGGETTO: Comunicazione ai sensi del D.lgs 9 apr. 2008, n.81 attuazione dell’art. 1 della Legge 3 ago. 2007 nr.123. “Contrasto alla Violenza di Genere. Tempestività delle attività di Polizia Giudiziaria.

Il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – II Reparto – SM – Ufficio Operazioni – con lettera nr. 1287/155-2008 datata 29 novembre 2023, ha emanato una serie di disposizioni per contrastare il fenomeno della Violenza di Genere richiamando l’attenzione dei Comandanti di Compagnia e di Stazione sulla necessità di istruire il personale dipendente affinché ciascuna segnalazione venga gestita, fin dal primo momento, con la massima attenzione, adeguata sensibilità e nella piena osservanza delle procedure stabilite. In particolare viene evidenziato, nell’ultimo paragrafo, che in caso di indisponibilità delle pattuglie dei reparti interessati, si deve eventualmente provvedere all’attivazione dei militari reperibili, per l’avvio delle attività non differibili.

Il nostro Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, nel marzo u.s., ha chiesto al Parlamento un’attenzione sulle necessità dell’Arma, partendo dal bene più prezioso: le risorse umane ed evidenziando la mancanza di quasi 12 mila Carabinieri. La cui età media, sempre più alta, è dovuta al blocco del turnover e sottolineando che per una piena efficienza servirebbe un reclutamento straordinario. Nonostante quanto evidenziato, la mancanza di personale, veniva ripianata abbassando la cosiddetta “forza organica” dei reparti sino alle unità elementari.

Il nostro intervento, trova ragione d’essere in quanto sappiamo che l’utilizzo dei militari reperibili, in materia di Polizia Giudiziaria, è un abuso al richiamato art. 64, legge 1° aprile 1981, nr.12, che sappiamo mira a compensare l’effettiva esecuzione (mediante turno giornaliero) della reperibilità che è istituto peculiare delle Forze di Polizia, previsto dalla stessa legge 121/81, la cui configurabilità viene esplicitamente ricondotta ad un obbligo connesso con esigenze di ordine e di sicurezza pubblica e di pubblico soccorso.

UNARMA Associazione Sindacale Carabinieri

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 Lo scopo dell’istituto della Reperibilità, sfuggito – immaginiamo – da questa nota, per “mera svista”, ribadiamo non contempla questo tipo di interventi. Va aggiunto altresì che questa – erronea interpretazione – va altresì in contrasto con il disposto normativo in materia di trattamento economico – Edizione 2013 – emesso da codesto Comando Generale – SM – Ufficio Legislazione e ben evidenziato al Capitolo II pag. 36.

Diverso sarebbe stato se l’Indennità fosse stata del tipo a chiamata e per particolari esigenze di Polizia Giudiziaria d’Urgenza, che questa Associazione Sindacale, in sede di contrattazione, porterà alla valutazione per una sua introduzione.

Si chiede pertanto di valutare un’integrazione alla lettera in riferimento in quanto l’abuso dell’indennità per fatti non richiamati alla normativa di cui sopra potrebbero dar luogo alla configurazione di un danno erariale per le casse dello Stato, episodio meritevole, forse, di approfondimento della Corte dei Conti.

Grati per l’attenzione, si porgono distinti saluti. 

Antonio Nicolosi 

Segretario generale di UNARMA