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DISAPPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE PER IL COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA PER MOTIVI SANITARI

da | Dic 3, 2023 | News | 0 commenti

AL MINISTRO DELLA DIFESA

AL COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI 

AL COMANDO LEGIONE CARABINIERI LIGURIA 

AL COMANDO PROVINCIALE DI GENOVA

Oggetto: Collocamento in aspettativa per motivi sanitari.

Quest’associazione allo scopo di favorire, la cura e la tutela del benessere del personale, interconnesso quest’ultimo, nella sua eccezione più ampia e normativamente orientata, al “ benessere organizzativo” che si intende comunemente, la capacità dell’organizzazione di garantire il benessere fisico, psicologico e sociale di tutti i propri militari, rappresenta di voler porre opportuna attenzione alle problematiche emerse dalle segnalazioni pervenute dai propri iscritti, dislocati nell’ambito della Legione CC Liguria, circa le anomale procedure di collocamento in aspettativa per motivi sanitari.

Premessa, in data 11/03/2023 la Segreteria Nazionale UNARMA ASC già segnalava gravi inadempienze in merito alla mancata compilazione dei modelli ML/C per i militari che si procuravano lesioni traumatiche in servizio.

Recentemente, abbiamo appreso che l’Ufficio Personale della Legione Carabinieri Liguria notificava ad alcuni militari, effettivi presso le Compagnie di Ventimiglia e Savona, l’avviso di comunicazione del superamento dei 45 giorni di licenza straordinaria fruibili nell’anno 2023, collocandoli, quindi, nella posizione “in aspettativa per infermità” ai sensi dell’art. 905 del decreto legislativo nr 66/2010.

A tale proposito si rappresenta che, per espressa previsione dell’art. 15 comma 3, del citato D.P.R. 395/95, le disposizioni di cui dall’art. 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 non si applicano quando l’assenza dal servizio sia dovuta ad infermità o lesioni dipendenti da causa di servizio o comunque riportate per fatti di servizio. Inoltre, l’art. 49 della citato DPR 395/95 stabilisce che, fino a completa guarigione clinica, i periodi di assenza del personale dovuti a ferite o lesioni traumatiche riportate in servizio che non comportino inidoneità assoluta al servizio, come nel caso dei militari interessati, non sono computabili ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa.

Ci chiediamo come sia possibile che nessun Responsabile di Vertice si sia accorto del macroscopico errore compiuto notificando quelle comunicazioni.

Restiamo sconcertati e stupiti! Oltre il danno la beffa!! Colleghi che, putroppo, a fatica e grazie all’incomiabile affetto dei loro cari, combattono giornalmente con tenacia per cercare di recuerare la funzionalità fisica che forse mai riaquisteranno; loro malgrado sono costretti a difendersi da attacchi trasversali provenienti da chi – in teoria – dovrebbe tutelarli quale datore di lavoro, soprattutto per aver rischiato di perdere la vita per il giuramento prestato. Ci sarebbe una sola parola per descrivere questi comportamenti VERGOGNA !! Nell’occasione segnaliamo a codesto Comando Generale la TOTALE MANCANZA DI ATTENZIONE E VICINANZA DA PARTE DELL’ARMA NEI CONFRONTI DI QUESTI SERVITORI DELLO STATO, FAMIGLIE ABBANDONATE AL PROPRIO DESTINO.

La Legge è sempre Retta, e spesso chi legge non sempre è illuminato!

La vicenda sono seguite dal nostro pool legale per le opportune valutazioni.

Alla luce di quanto segnalato, si prega pertanto di voler verificare quanto segnalato, attraverso idonei e mirati interventi al fine di ripristinare la corretta applicazione delle disposizioni di Legge.

Nel restare a disposizione dell’A.G., si chiede al Comando Provinciale dei Carabinieri di Genova – cosi come indicato al punto 3 della nota nr. 1236/38-2-2002 di prot. del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – II Reparto – SM Ufficio Operazioni, del 6 dicembre 2022 – di trasmettere la presente all’Autorità Giudiziaria, Ordinaria, Militare competente, in ossequio agli artt. 55, 331 e 347 C.P.P. al fine di verificare eventuali violazioni di legge.

La Segreteria Generale Provinciale di Savona