OGGETTO: Richiesta di partecipazione ai procedimenti amministrativi ai sensi della Legge n. 241/1990
AL MINISTERO DELLA DIFESA
AL COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI
Il sottoscritto Antonio Nicolosi, Segretario Generale di UNARMA,
PREMESSO CHE
- l’attività sindacale è volta alla tutela degli interessi collettivi degli appartenenti alle Forze Armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare (art. 1473-bis, Codice dell’Ordinamento Militare);
- le APCSM curano la tutela collettiva dei diritti e degli interessi dei propri rappresentati nelle materie di cui all’art. 1473-ter, comma 2, del Codice dell’Ordinamento Militare;
- la legge assegna alle associazioni sindacali un ruolo di garanzia, da intendersi quale attività di interesse pubblico (art. 1473-ter, comma 1);
CONSIDERATO
- che UNARMA è un ente collettivo e persegue, tra le proprie finalità, la tutela degli interessi collettivi del personale dell’Arma dei Carabinieri, di qualunque grado, e dei relativi familiari, anche nelle seguenti materie di cui all’art. 1473-ter, comma 2, del C.O.M.:
a) i contenuti del rapporto di impiego del personale militare, di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, nonché all’articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95;
b) l’assistenza fiscale e la consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti;
c) l’inserimento nell’attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;
d) le provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;
e) le pari opportunità;
f) le prerogative sindacali di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sulle misure di tutela della salute e della sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro;
g) gli spazi e le attività culturali, assistenziali, ricreative e di promozione del benessere personale dei rappresentati e dei loro familiari; - che, in tali materie, l’esercizio del potere discrezionale da parte della Pubblica Amministrazione può determinare un pregiudizio concreto nei confronti del personale rappresentato o della medesima associazione;
- che l’art. 9 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, prevede la facoltà dei soggetti portatori di interessi collettivi di intervenire nei procedimenti amministrativi da cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento;
- che nell’ultimo anno, almeno in due occasioni, sono stati adottati provvedimenti in pregiudizio del sindacato e del personale, senza aver assicurato alla presente APCSM i minimi diritti di intervento partecipativo, con particolare riferimento:
- all’adozione del “Decreto Fondino”;
- alla drastica riduzione dei campi estivi naturalistici e al contestuale raddoppio del contributo economico, a vantaggio delle categorie più agiate;
- che, nei procedimenti relativi alle materie di competenza, UNARMA:
- non è mai stata invitata a partecipare;
- non ha mai ricevuto la comunicazione di avvio dei procedimenti;
- non ha potuto esercitare i diritti dei partecipanti al procedimento (art. 10, Legge 241/1990);
- nel caso dei campi estivi naturalistici, le memorie presentate non sono state considerate dall’Ufficio Assistenza del Comando Generale, in violazione dell’art. 10 della Legge 241/1990, impedendo altresì l’accesso agli atti;
- che, nelle materie indicate, non sussistono, in via generale, particolari ragioni di celerità, salvo casi di colpevole ritardo per palese negligenza;
- che le facoltà di cui all’art. 1476-ter, comma 4, sono integrative e non sostitutive dei principi relativi alla partecipazione procedimentale;
RECLAMA
il diritto di intervenire, ai sensi degli artt. 7, 8, 9 e 10 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nei procedimenti amministrativi di competenza del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, comprese le relative articolazioni centrali e periferiche, relativi alle materie di cui all’art. 1476-ter, comma 2.
CHIEDE
- di essere informata dell’avvio di ogni procedimento amministrativo relativo alle materie di cui all’art. 1476-ter, comma 2, a livello centrale e periferico;
- di poter esercitare i diritti dei partecipanti al procedimento in tutte le materie di cui all’art. 1476-ter, comma 2;
- che tale diritto di intervento sia riconosciuto anche nelle materie sottoposte a negoziazione, distinguendosi dalla partecipazione diretta al negoziato (Consiglio di Stato, sent. n. 1295/2024);
- di essere coinvolta:
- a livello nazionale per le questioni di competenza centrale;
- a livello periferico per le questioni di carattere locale.
Antonio Nicolosi
Segretario Generale di UNARMA