AL MINISTRO DELLA DIFESA
AL COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI
In questi anni di sindacato, ci siamo scontrati molte volte nelle disapplicazioni di circolari emanate dal Ministero della Difesa e dal Comando Generale, soprattutto quelle che interessano i diritti dei Carabinieri. Orbene, giova ricordare ai comandanti che, nel sistema giuridico italiano, e in particolare nell’ambito dell’ordinamento militare, il principio di gerarchia e disciplina rappresenta uno degli elementi fondanti dell’organizzazione, funzionale a garantire l’efficienza, la coesione e il buon andamento dell’azione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall’art. 97 della Costituzione.
In tale contesto si inseriscono le circolari amministrative, atti interni privi di efficacia normativa esterna ma dotati di una rilevante forza vincolante sul piano organizzativo, in quanto espressione del potere di direzione e coordinamento dell’amministrazione. La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha chiarito in più occasioni che le circolari non innovano l’ordinamento giuridico, ma costituiscono criteri direttivi cui i subordinati devono attenersi, assumendo pertanto un rilievo concreto nell’ambito del rapporto gerarchico, soprattutto in strutture caratterizzate da una rigida disciplina come quella militare. In tale prospettiva, una circolare emanata dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, laddove imponga un comportamento specifico e determinato, può essere funzionalmente assimilata a una vera e propria “consegna”, la cui inosservanza non è neutra ma suscettibile di valutazione sotto il profilo disciplinare.
Il quadro normativo di riferimento è rappresentato principalmente dal Codice dell’Ordinamento Militare e dal Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, i quali disciplinano i doveri del militare, tra cui assumono particolare rilievo il dovere di obbedienza, il rispetto delle direttive impartite dai superiori e, soprattutto, la responsabilità connessa all’esercizio dell’azione di comando. Il comandante, infatti, non è soltanto destinatario di ordini ma è titolare di una funzione complessa che implica la gestione del personale, la cura della formazione e della motivazione dei dipendenti, nonché la creazione di un ambiente lavorativo improntato a efficienza e coesione.
In tale ottica si colloca la circolare n. 458/211-5-2005 di prot., avente ad oggetto “Azione di comando e governo del personale”, emanata dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, la quale valorizza il rapporto diretto e il colloquio con i collaboratori, affermando la natura residua della forma scritta — le eventuali esortazioni scritte devono essere bandite ai minori livelli ordinativi laddove sia possibile il diretto e frequente contatto personale tra comandante e collaboratori e, negli altri casi, possono essere rivolte a singoli militari solo se motivate da assoluta necessità e quando sia obiettivamente impossibile intervenire mediante colloquio — e imponendo, quale regola generale, l’interazione immediata e personale, soprattutto nei confronti dei militari direttamente dipendenti e dei livelli ordinativi inferiori.
Tale previsione non ha una mera funzione organizzativa, ma risponde a un’esigenza sostanziale: favorire un’adesione consapevole e convinta al servizio, rafforzando il legame fiduciario tra comandante e subordinato e rendendo più efficace l’azione di comando.
Alla luce di tali considerazioni, l’eventuale inosservanza della circolare da parte del comandante assume rilevanza variabile in funzione della gravità e delle modalità della condotta. Qualora essa si presenti come episodica o di lieve entità, potrà essere oggetto di una semplice esortazione orale da parte del superiore gerarchico, rientrando nell’ordinario esercizio del potere di vigilanza e indirizzo. Diversamente, laddove la condotta si caratterizzi per abitualità, consapevolezza e reiterazione, si configura una violazione dei doveri di comando, suscettibile di rilievo disciplinare ai sensi delle disposizioni del Codice dell’Ordinamento Militare, con possibili conseguenze che vanno dal richiamo formale fino a sanzioni più incisive o a valutazioni negative nelle note caratteristiche, nonché, nei casi più rilevanti, al trasferimento per incompatibilità ambientale. In tale ipotesi, l’inosservanza non si limita a una disfunzione organizzativa, ma incide direttamente sulla qualità dell’azione di comando e sull’efficienza complessiva del reparto.
Ulteriore e più delicata è la situazione in cui la condotta non sia generalizzata ma selettiva, ossia rivolta nei confronti di determinati militari. In tali casi, occorre distinguere se il comportamento sia frutto di mera antipatia personale oppure se sia motivato da ragioni specifiche quali il sesso, la religione, le opinioni politiche o l’appartenenza sindacale. Anche nel primo caso, la reiterazione di atteggiamenti differenziati e ingiustificati può integrare una violazione dei principi di imparzialità e buon andamento, oltre che dei doveri di correttezza e rispetto nei confronti del personale subordinato. Nel secondo caso, invece, la condotta assume una gravità ben maggiore, potendo configurare una violazione del principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione e delle normative antidiscriminatorie, con conseguenze non solo disciplinari ma anche potenzialmente penali.
In particolare, nei casi più estremi, la reiterazione sistematica di comportamenti vessatori, quali l’uso strumentale e reiterato della comunicazione scritta in luogo del colloquio diretto al fine di isolare o mortificare il subordinato, può integrare gli estremi del reato di atti persecutori di cui all’art. 612-bis del Codice Penale. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha infatti riconosciuto che anche in ambito lavorativo e gerarchico possono configurarsi condotte persecutorie idonee a cagionare uno stato di ansia o paura o a costringere la vittima a modificare le proprie abitudini di vita, soprattutto quando tali condotte siano connotate da sistematicità e intenzionalità; in ambito militare, tale fattispecie può risultare ulteriormente aggravata dall’abuso della posizione di superiorità gerarchica, che amplifica l’incidenza della condotta sul piano psicologico e professionale del subordinato.
Parallelamente, sul piano civilistico e amministrativo, si inserisce il fenomeno del mobbing, inteso come insieme di comportamenti vessatori reiterati nel tempo, finalizzati all’emarginazione del lavoratore. Anche in questo caso, la giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione ha individuato gli elementi costitutivi nella pluralità di atti, nell’intento persecutorio e nel danno subito, riconoscendo tutela al soggetto leso. L’utilizzo distorto degli strumenti di comando, tra cui la sistematica esclusione del colloquio diretto, può costituire un indice sintomatico di tale fenomeno, soprattutto se inserito in un più ampio contesto di comportamenti ostili.
In conclusione, la circolare del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, pur non essendo fonte normativa primaria, assume una rilevanza sostanziale nell’ambito dell’ordinamento militare, imponendo un modello di comando fondato sul rapporto diretto e sulla comunicazione personale. La sua inosservanza, lungi dall’essere una mera irregolarità formale, può dar luogo a conseguenze disciplinari, organizzative e, nei casi più gravi, anche penali, soprattutto quando si traduca in comportamenti sistematici, selettivi o discriminatori. Ne deriva che il rispetto di tali direttive non costituisce soltanto un obbligo formale, ma rappresenta un elemento essenziale per garantire l’efficacia dell’azione di comando, la tutela del personale e il corretto funzionamento dell’istituzione militare.
Roma, 23 marzo 2026
Antonio Nicolosi
Segretario generale di Unarma