AL MINISTERO DELLA DIFESA
AL COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI
La scrivente Segreteria Generale dell’Associazione Sindacale dei Carabinieri, nell’esercizio delle prerogative di rappresentanza e tutela degli interessi professionali del personale militare, sottopone all’attenzione di codesto Comando Generale una questione che appare evidenziare un possibile disallineamento tra il sistema valutativo adottato nelle procedure di avanzamento per anzianità e il sistema selettivo previsto per l’accesso ai ruoli superiori dell’Arma dei Carabinieri.
Come noto, la materia dell’avanzamento del personale militare è disciplinata dal Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 – Codice dell’Ordinamento Militare, in particolare dagli artt. 1058, 1060, 1068 e 1071, nonché dalle disposizioni regolamentari contenute nel D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, che stabiliscono i criteri e le modalità attraverso cui le Commissioni di Valutazione per l’Avanzamento (C.O.V.A.) sono chiamate a esprimere un giudizio complessivo sulla figura professionale del militare.
In tale ambito, lo scrutinio per l’avanzamento deve tener conto delle qualità morali, disciplinari e professionali, nonché dei risultati conseguiti e delle capacità dimostrate nell’espletamento dei compiti istituzionali.
Parallelamente, l’accesso ai ruoli superiori dell’Arma avviene anche attraverso procedure concorsuali interne, disciplinate dal Codice dell’Ordinamento Militare (artt. 679 e seguenti) e dai relativi bandi di concorso. Tali procedure non escludono automaticamente la partecipazione di personale con pregresse sanzioni disciplinari, salvo specifiche cause ostative previste dalla normativa.
Alla luce di quanto sopra, si segnala che nell’ultimo episodio riportato un militare dell’Arma, proposto per l’avanzamento al grado di Carabiniere Scelto per anzianità, è stato giudicato non idoneo dalla C.O.V.A., in quanto nel periodo oggetto di valutazione avrebbe fornito talvolta un rendimento complessivo al di sotto della sufficienza, accompagnato da una condotta censurata sotto il profilo disciplinare (sanzione disciplinare lieve “rimprovero”), ritenuta indicativa di carenze nelle qualità di base necessarie per l’assunzione di funzioni di grado superiore.
Nel provvedimento di non idoneità si evidenziava che il militare non offriva piene garanzie di poter ben disimpegnare i compiti connessi al grado superiore.
Tuttavia, nello stesso periodo e in presenza del medesimo quadro disciplinare, lo stesso militare ha potuto partecipare al concorso interno per l’accesso al ruolo dei Sovrintendenti, superare le prove selettive, frequentare con esito positivo il corso formativo e assumere il grado di Vicebrigadiere, con responsabilità operative e di coordinamento significativamente superiori a quelle connesse al grado di Carabiniere Scelto.
La situazione descritta evidenzia una chiara contraddittorietà e un disallineamento tra i due sistemi di valutazione, con possibili profili di eccesso di potere per illogicità manifesta, come riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, laddove l’Amministrazione esprime giudizi incompatibili sullo stesso soggetto senza adeguata motivazione.
Una simile situazione può generare tra il personale perplessità sulla coerenza, uniformità e trasparenza dei criteri valutativi che incidono sulla progressione di carriera, in contrasto con i principi sanciti dall’art. 97 della Costituzione e dall’art. 1 della legge 241/1990.
Pertanto ci si chiede:
- Come è possibile che un carabiniere giudicato inidoneo al grado di Carabiniere Scelto per il solo fatto di aver riportato negli anni addietro una semplice sanzione disciplinare lieve quale il “rimprovero” sia invece considerato idoneo a rivestire il grado di sottufficiale dell’Arma, con responsabilità operative e di coordinamento ben più ampie?
- Com’è possibile che un Luogotenente giudicato non idoneo al grado di Luogotenente Qualifica Speciale sia poi promosso Ufficiale dell’Arma e, ad oggi, Capitano dei Carabinieri?
- Come può l’Amministrazione sostenere la coerenza dei propri giudizi se gli stessi soggetti ricevono valutazioni opposte in contesti differenti senza alcuna motivazione plausibile?
- Come si può spiegare che carenze ritenute così rilevanti e determinanti per bloccare un avanzamento siano invece considerate irrilevanti nei concorsi interni per incarichi di maggiore responsabilità?
- Come possono i principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione convivere con giudizi contraddittori?
- Come può il personale continuare a percepire trasparenza e meritocrazia quando le regole dei due sistemi di progressione sembrano scollegati ed esageratamente sproporzionati?
- Come può ritenersi congruente un sistema che giudica insufficiente un rendimento per il grado inferiore e, nello stesso tempo, ne riconosce l’idoneità per incarichi decisamente superiori senza spiegazioni adeguate?
Alla luce di quanto sopra e delle prerogative riconosciute alle Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari, si chiede a codesto Comando Generale di voler:
- valutare urgentemente la problematica segnalata e fornire chiarimenti interpretativi o direttive applicative;
- valutare l’opportunità di apertura di un tavolo tecnico con le Associazioni Sindacali per approfondire eventuali criticità procedurali.
Roma, 05 marzo 2026
Antonio Nicolosi
Segretario Generale UNARMA