La disposizione normativa ha introdotto la facoltà per gli agenti di pubblica sicurezza di portare senza licenza le armi previste dall’art. 42 del T.U.L.P.S., anche quando non in servizio, mediante esibizione della tessera personale di riconoscimento attestante lo status rivestito. La norma non prevede alcuna distinzione tra personale in servizio permanente e personale in ferma volontaria, né contempla limitazioni soggettive ulteriori rispetto a quelle espressamente indicate dal legislatore.
La qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, infatti, non risulta subordinata o differenziata in relazione alla tipologia di rapporto di impiego. Essa discende direttamente dallo status giuridico e dalle funzioni esercitate e si esplica pienamente sia durante l’espletamento del servizio sia nei periodi in cui il militare ne è libero, anche in considerazione della costante dotazione dell’arma individuale e della peculiare natura della funzione di sicurezza pubblica esercitata.
La circolare in oggetto, laddove prescrive che l’autorizzazione al porto di armi private fuori servizio sia limitata ai soli militari in servizio permanente, introduce una distinzione non contemplata dalla legge, configurando un’interpretazione restrittiva che appare in evidente contrasto con il dato letterale e con la ratio dell’art. 28.
Analoga perplessità suscita la sospensione delle nuove autorizzazioni alla custodia delle armi private in caserma per il personale accasermato, misura che rischia di determinare disparità di trattamento e di incidere in modo irragionevole sulla sfera giuridica dei militari, in assenza di una chiara base normativa primaria.
Unarma ASC ritiene che una fonte di rango amministrativo non possa comprimere o circoscrivere una facoltà riconosciuta da una norma di legge, né introdurre limitazioni soggettive non previste dal legislatore. Eventuali letture restrittive non fondate sul testo normativo rischiano di generare incertezza applicativa, disomogeneità operative, contenzioso e ripercussioni sul piano delle tutele del personale, oltre a creare ingiustificate differenziazioni all’interno del personale dell’Arma dei Carabinieri.
L’Associazione ribadisce che il rispetto del principio di legalità, della gerarchia delle fonti e dell’uniformità di trattamento tra tutti i militari che rivestono la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza costituisce presupposto imprescindibile per garantire certezza giuridica, piena tutela del personale ed efficacia dell’azione istituzionale.
Unarma ASC auspica pertanto una tempestiva revisione della circolare in questione e si riserva ogni ulteriore iniziativa a tutela dei diritti, della dignità professionale e della serenità operativa dei colleghi: siano pronti ad impugnare la circolare e adire alla giustizia amministrativa.
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