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Oggetto: Liberazione dell’alloggio di servizio – richiesta di revisione degli artt. 329, comma 2, e 365 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 – Profili di criticità sistematica e applicativa

da | Feb 16, 2026 | News | 0 commenti

AL MINISTRO DELLA DIFESA

AL COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI

La scrivente Unarma ASC intende sottoporre alla S.V. una riflessione organica in merito al coordinamento tra l’art. 329, comma 2, e l’art. 365 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, adottato ai sensi dell’art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246), alla luce delle criticità emerse nella prassi operativa.

Normativa vigente

  • Art. 329, comma 2: prevede che il concessionario debba rilasciare l’alloggio entro novanta giorni dalla perdita del titolo, fatta salva la possibilità di proroga.
  • Art. 365: disciplina le assegnazioni temporanee di alloggi di servizio gratuiti (ASGI) e stabilisce il rilascio dell’alloggio, su richiesta dell’Amministrazione, entro venti giorni, “in deroga a qualsiasi altra disposizione”, con facoltà di proroga fino a tre mesi su motivata richiesta e in presenza di comprovate esigenze.

Criticità

Sebbene l’art. 365 costituisca norma speciale rispetto all’art. 329, il termine di venti giorni risulta oggettivamente insufficiente per consentire al personale e al relativo nucleo familiare di reperire una sistemazione abitativa adeguata.

Esempio operativo

A titolo esemplificativo, si segnala quanto avvenuto nell’ambito del Comando Provinciale Carabinieri di Alessandria, dove un militare è stato informato della necessità di lasciare l’alloggio ASGI temporaneamente assegnatogli a seguito del trasferimento di un nuovo Comandante titolare.

Nonostante fosse coniugato e padre di una figlia in tenerissima età, non è stata concessa alcuna proroga, evidenziando l’insufficienza del termine previsto dall’art. 365 e la necessità di introdurre un termine minimo automatico più congruo, coerente con quanto stabilito dall’art. 329, comma 2.

Proposta di modifica normativa

Si chiede al Ministro della Difesa e al Comando Generale di farsi promotori, nei confronti del Governo, delle necessarie iniziative normative volte alla modifica dell’art. 365 del D.P.R. n. 90/2010, prevedendo:

  • un termine minimo automatico di 90 giorni per il rilascio dell’alloggio;
  • la possibilità di proroga fino a sei mesi in presenza di motivate e comprovate esigenze.

Rilevanza costituzionale

La proposta trova fondamento nei seguenti principi costituzionali:

  • Art. 3 Cost. – principio di uguaglianza e ragionevolezza dell’azione amministrativa;
  • Art. 29 Cost. – tutela della famiglia quale società naturale;
  • Art. 97 Cost. – buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione.

Misura transitoria

Nelle more di eventuali modifiche normative, si ritiene opportuno che il Comando Generale disponga alle Legioni Carabinieri che, al momento della comunicazione al personale della necessità di lasciare l’alloggio ASGI, venga automaticamente concesso un termine minimo di 90 giorni, coerente con quello ordinario previsto dall’art. 329, comma 2.

Si confida in un’attenta valutazione della presente proposta, nell’ottica del miglioramento e del coordinamento sistematico della disciplina vigente.

Antonio Nicolosi

Segretario Generale Unarma ASC