AL MINISTERO DELLA DIFESA
AL COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI
LETTERA APERTA AI SENATORI DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Gentilissimi Senatori,
con la presente si invia una proposta di riscrittura del comma 4 dell’emendamento 62.0.5, volta a superare le criticità di natura sostanziale e logica che rendono l’attuale formulazione iniqua e potenzialmente inammissibile.
Il nodo principale risiede nella clausola che rende le misure dell’emendamento “sostitutive” della previdenza complementare. Tale previsione:
- È logicamente infondata:
un adeguamento dei coefficienti di trasformazione del sistema obbligatorio e l’adesione a una forma pensionistica complementare sono istituti distinti, regolati da normative separate e finalizzati a integrazioni differenti, non mutualmente esclusive. Dichiararli sostitutivi è un non sequitur giuridico. - Crea una disparità ingiustificata:
priva arbitrariamente una specifica categoria di lavoratori pubblici (FF.AA., FF.PP. e VV.FF.) di uno strumento di welfare — la previdenza complementare — a cui hanno diritto tutti gli altri lavoratori, compresi gli altri dipendenti pubblici. - Rende incoerente l’intero impianto:
la parte finale del comma 4 (che si potrebbe anche mantenere, fermo restando l’applicazione di quanto previsto dall’articolo 21 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4…) disciplina i versamenti volontari nel sistema obbligatorio anche oltre la soglia massima.
Tale disciplina ha senso proprio in assenza di un fondo complementare dedicato.
Se si nega quest’ultimo, si crea un circolo vizioso: si vieta lo strumento principale per cui quella norma sarebbe necessaria, lasciando in vita solo una deroga.
Proposta di riscrittura del comma 4
4. Al fine di garantire la piena attuazione del percorso di previdenza complementare di cui all’articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per il personale di cui al comma 1, si applica, in via transitoria e in attesa della sua concreta implementazione, quanto previsto dall’articolo 21 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
Spiegazione logica e vantaggi della nuova formulazione
- Coerenza con l’Ordinamento:
riconosce e ribadisce il diritto alla previdenza complementare, allineandosi allo spirito della Legge 234/2021, che ne aveva già previsto e finanziato l’avvio. - Chiarezza della finalità:
definisce la disciplina dei versamenti oltre tetto (art. 21 del d.l. 4/2019) come misura transitoria e sussidiaria, applicabile solo in attesa che il fondo complementare diventi operativo.
Questo elimina l’ambiguità sulla natura “sostitutiva”. - Rafforza la proposta:
trasforma l’emendamento da strumento di chiusura a strumento di transizione ordinata.
Il messaggio diventa:
“Miglioriamo i parametri obbligatori e, nel frattempo, introduciamo una disciplina transitoria in attesa del fondo complementare che deve realizzarsi.” - Risolve il problema di copertura (eventuale):
se l’inammissibilità derivasse dalla mancata copertura dell’aumento dei coefficienti, questa modifica non aggrava gli oneri.
Anzi: chiarendo che si tratta di norma transitoria in attesa del fondo — già finanziato dalla L. 234/2021 — il quadro finanziario risulterebbe perfino semplificato.
Conclusioni
Questa modifica è l’unica in grado di dare legittimità logica e giuridica all’intero emendamento, trasformandolo da potenziale atto discriminatorio a misura di razionale attuazione di una legge dello Stato.
Confidiamo nella riscrittura della norma.
Ribadiamo tuttavia che, qualora le criticità complessive — soprattutto di merito e di copertura per i commi 1 e 2 — risultassero insormontabili, il ritiro dell’intero emendamento rimarrebbe la scelta più lineare e corretta, consentendo di affrontare la materia in un testo normativo più ampio e organico, o nella sua naturale sede: quella negoziale con le parti sociali.
Vi ringrazio per la disponibilità e resto in attesa di un Vostro gentile riscontro.
Antonio Nicolosi
Segretario Generale di Unarma