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OGGETTO: UFFICIALI DELLE FORZE DI COMPLETAMENTO DELLA RISERVA SELEZIONATA DELL’ARMA DEI CARABINIERI

da | Ott 27, 2025 | News

AL SIGNOR MINISTRO DELLA DIFESA

AL COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI

La riserva selezionata:

Premesso che l’istituto della Riserva Selezionata è disciplinato dagli artt. 674 e 987 del decreto legislativo 15

marzo 2010, n.66 (Codice dell’Ordinamento Militare) ove è previsto che le Forze Armate possano disporre di

un bacino di personale in possesso di particolari professionalità d’interesse, non compiutamente

disponibili tra il personale già in servizio, per soddisfare eventuali esigenze operative, addestrative e

logistiche per la sola categoria degli Ufficiali.

Considerato che tale istituto è stato attuato, per l’Arma dei Carabinieri, con i decreti del Ministro della difesa

in data 20 maggio 2015, 7 aprile 2017, 10 agosto 2018, e da ultimo 15 giugno 2022.

Considerato che l’Ufficiale della Riserva Selezionata, nominato ai sensi dell’art 674 del COM 15 marzo 2010,

n.66, è inquadrato come Ufficiale di Complemento delle Forze di Completamento dell’Arma dei Carabinieri

fino al raggiungimento del limite di età pensionabile previsto da Legge.

Considerato che tali Ufficiali una volta selezionati frequentano un corso che va dai sessanta ai novanta giorni

e ad oggi possono essere richiamati in servizio, secondo le determinazioni del Comandante Generale

dell’Arma dei Carabinieri, solamente per un periodo complessivo non superiore a 36 mesi, come previsto dal

DM 15 giugno 2022 art. 3, indipendentemente dai periodi di interruzione a differenza delle altre FF.AA. dove

il richiamo, in aderenza a quanto previsto dal Codice di Ordinamento Militare all’art. 987 è possibile fino al

raggiungimento del limite di età.

Considerato che il limitato periodo di permanenza in servizio degli Ufficiali della Riserva Selezionata

nell’Arma dei Carabinieri, rischia di non consentire al Reparto di destinazione di usufruire al meglio delle

competenze e del contributo tecnico-professionale dell’ufficiale impiegato, e all’ufficiale di consolidare le

proprie competenze presso l’Amministrazione che lo impiega con conseguente dispersione di professionalità,

conoscenze, formazione e informazioni acquisite.

Considerato il notevole supporto che per l’elevata e diversificata professionalità gli Ufficiali della Riserva

Selezionata quotidianamente forniscono nelle differenti mansioni in cui vengono dislocati, in un momento

storico caratterizzato da carenza di fondi adeguati da parte dello Stato per effettuare arruolamenti per un

numero congruo in relazione al sempre crescente numero dei pensionamenti nel personale dell’Arma di vario

ordine e grado, l’istituto della riserva selezionata, rappresenta per l’Arma dei Carabinieri, un costo contenuto

rispetto agli Ufficiali in servizio permanente poiché, dal punto di vista previdenziale, è soggetto alla sola Cassa

Pensionistica (Cassa Stato), ovvero al Trattamento di Fine Servizio e non è soggetto all’indennità di

trasferimento in caso di trasferimento tra reparti diversi.Preso atto che esiste una discrepanza di trattamento per quanto concerne la possibilità del richiamo in servizio

a seguito del termine del periodo della ferma per gli ufficiali di complemento dell’Arma dei Carabinieri nei

confronti delle altre FF.AA.

Ritenuto che l’attuale modello normativo applicato dall’Arma dei Carabinieri rischi di far venire meno i

principi di efficienza, efficacia ed economicità cui la Pubblica Amministrazione deve sempre tendere.

Evidenziata l’utilità di poter disporre di un bacino di professionisti per supportare particolari settori non solo

del Comando Generale dell’Arma ma anche delle altre Grandi Unità della stessa, si sottolinea la necessità di

un aggiornamento della normativa di riferimento per consentire una permanenza in servizio in linea con

il dettato del COM per quegli ufficiali che spiccano per attitudine militare, capacità tecnica e professionale.

Preso atto della Sentenza della Corte di Giustizia Europea – 26 novembre 2014: violazione della Direttiva

1999/70/CE e illegittima reiterazione, da parte della PS, dei contratti a tempo determinato oltre i 36 mesi con

cui la predetta corte ha dichiarato che i contratti a termine del Pubblico impiego, stipulati dallo Stato italiano

con i dipendenti in servizio per 36 mesi, sono in contrasto con le norme europee in materia di assunzione.

Si propone:

di eliminare il limite massimo di 36 mesi, fissato dal DM 15 giugno 2022 art. 3, per consentire agli ufficiali

che spiccano per attitudine militare, capacità tecnica e professionale, di poter essere richiamati ed impiegati

in progettualità ampie e di lunga prospettiva. Il superamento dei 36 mesi di servizio non comporta rischi

per l’Arma, né in termini di risarcimento danni né di trasformazione del contratto a Tempo Indeterminato.

Supporto normativo alla proposta sopra riportata: occorre anzitutto verificare lo stato della normativa

vigente:

1.1. l’art. 97 Cost. nello stabilire che alla Pubblica Amministrazione si accede per concorso, impedisce

la trasformazione automatica dei richiami degli ufficiali di complemento in contratti a tempo inde-

terminato;

1.2. L’Ordinanza di Cassazione Civile L Num. 1300 Anno 2024 che conferma la nullità di un’assun-

zione senza concorso pubblico per violazione delle norme imperative (art. 1418 c.c.) e l’impossi-

bilità di stabilizzazione anche per presunzione di conoscenza di tali norme fino dall’origine del

rapporto temporaneo di lavoro.

1.3. Che la stabilizzazione di 38 Ufficiale in ferma prefissata avvenuta con DM 28 luglio 2020 sulla base

della sentenza 14709/2019 del 21 dicembre 2019 del Tribunale Amministrativo del Lazio non può

essere in alcun modo ritenuta un precedente in quanto la predetta sentenza prendeva in esame la

posizione di Ufficiali che avevano previamente passato un concorso pubblico.

2. Si ritiene pertanto doveroso sottolineare che:

Per quanto sopra detto, la proposta non trova alcun contrasto nella normativa vigente, anzi la

normativa in vigore non consente alcuna modalità di transito dalle Forze di completamento volontarie

al servizio permanente, se non per concorso pubblico nazionale. Il tutto è confermato:

 dall’esperienza decennale delle altre FF.AA., come Esercito, Aereonautica e Marina Militare. Essa

evidenzia che, per gli ufficiali della Riserva Selezionata non vi è alcuna limitazione imposta dal

Decreto Ministeriale riferita al limite di 36 mese di servizio da prestare, tant’è che vi sono ufficiali

richiamati per oltre 36 mesi di servizio;

 dalla stessa INPS, che respinge la domanda di disoccupazione NASPi avanzata dagli Ufficiali della

Riserva Selezionata cosi come dai VFP1, non tanto per difetto del requisito contributivo, ma in

quanto l’articolo 878 COM (Codice Ordinamento Militare) li definisce come lavoratori temporanei

per i quali non sussiste un rapporto di impiego ma di servizio;

 dal fatto che gli ufficiali della Riserva Selezionata vengo arruolati per “nomina diretta” e non avendo

superato alcun concorso per essere richiamati in servizio, cosi come ben ribadito in tutti i bandi di

selezione di tali ufficiali, nonché nell’ultimo scaduto il 31/07/2021 all’articolo 3 che recita “Nella

circostanza, si precisa che tale istanza non costituisce adesione ad una procedura concorsuale ma

una dichiarazione di disponibilità a sottoporsi alle fasi di selezione per l’inserimento nel bacino

della Riserva Selezionata” (Quindi viene meno uno dei requisiti richiesti ai candidati scolpito alcomma 1 dell’art. 20 della c.d. Legge Madia (d.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75), ossia che “sia stato reclu-

tato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate

presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all’assunzione”.

Infine si sottolinea che prevedere la possibilità di un richiamo superiore ai 36 mesi complessivi, come

previsto dalla vigente normativa, non pregiudica in alcun modo la discrezionalità del Comandante

Generale nella scelta e nell’opportunità del richiamo anzi rinforza la Sua capacità di richiamare in servizio

solo gli Ufficiali maggiormente distintisi nei precedenti incarichi e necessari all’Arma per i suoi compiti

istituzionali.

In attesa di riscontro, si resta a disposizione per ogni confronto costruttivo e per contribuire,

in spirito di leale collaborazione, alla ricerca di soluzioni condivise che assicurino l’efficienza

dell’Istituzione, e la valorizzazione di ogni Carabiniere.

Roma, 27 ottobre 2

Antonio Nicolosi 

Segretario generale di Unarma