AL MINISTRO DELLA DIFESA
AL COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI
AL MINISTRO DELL’INTERNO
Oggetto: Benessere del personale. Dotazione e utilizzo nei servizi d’istituto dell’autovettura Fiat Punto. Vigilanza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro – art 13 comma 1 bis del Decreto legislativo nr 81/2008.
Quest’Associazione, dopo il recente tragico evento avvenuto nella notte tra il 6 e 7 aprile, nel quale, durante un turno di servizio, causa sinistro stradale, perdevano la vita due giovani Carabinieri, ha constatato criticità relative l’autovettura Fiat Punto utilizzata nello specifico caso dal personale dell’Arma dei Carabinieri, ma anche da altre forze di polizia, nei molteplici compiti Istituzionali.
Mezzo che solleva parecchi dubbi circa la reale capacità di garantire la sicurezza dei suoi occupanti.
Infatti, la city car in questione, come si apprende da recenti articoli dei mass-media non risulta aver preso neanche una stella agli ultimi crash test effettuati da “EURO NCAP”. Si tratta del punteggio più basso mai assegnato dall’Ente indipendente europeo, specializzato nel valutare il livello di sicurezza delle autovetture nella storia recente.
In altri termini, una tragedia ampiamente prevedibile, da quanto asserito da questi test, visto che la Punto attualmente in vendita è figlia del modello prodotto tra il 2005 e il 2012 che nel tempo ha beneficiato solo di un restyling, non interventi di sostanza, dunque.
Visto che l’art. 69 del D.lgs. 81/2008 fornisce una definizione di attrezzature da lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro. Considerando che il successivo art. 70 prevede i requisiti di sicurezza, trai i quali: le attrezzature da lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie.
Visto l’obbligo, al successivo comma 4, per l’organo di vigilanza di ispezionare l’attrezzatura da lavoro messa a disposizione dopo essere stata immessa sul mercato o messa in servizio conformemente alla legislazione nazionale di recepimento delle normative comunitarie, presenti una situazione di rischio riconducibile al mancato rispetto di una o più requisiti essenziali di sicurezza informa immediatamente l’autorità nazionale di sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto. Vista, altresì, la chiara responsabilità del datore di lavoro prevista dell’art 71 del D.lgs.81/2008, in relazione alla quale risulterebbe potenzialmente responsabile penalmente/civilmente di eventuali danni/incidenti che potrebbero verificarsi (come nel caso di specie).
Rilevato che tra gli interessi primari di questa Associazione, portatrice di interessi diffusi, vi è la tutela della salute del Carabiniere, diritto fondamentale dell’individuo e del lavoratore/militare costituzionalmente protetto, si ritiene necessario, attraverso la presente, richiedere l’intervento del competente organismo preposto alla vigilanza in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, previsto dall’art. 13 c. 1 bis del D.lgs. 81/2008, affinché venga eseguita una puntuale verifica al riguardo.
La Segreteria Nazionale